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OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ETS: novità legislative, problematiche interpretative

L’intento del presente approfondimento è quello di portare a conoscenza di tutti gli interessati il contenuto della recente riforma concernente l’obbligo di pubblicizzazione, incombente anche sugli Enti operanti nel settore non profit, di tutti gli importi erogati a loro beneficio dalla P.A. o dagli altri Enti ad essa collegati, qualora l’importo superi i 10.000,00 € annui (art.1, commi 125-129, Legge 124/2017).

 

 

  1. Premessa

Per mezzo dell’art.1, commi 125-129, Legge 124/2017 in materia di concorrenza, il Legislatore ha introdotto un obbligo fondamentale nell’ottica di incrementare la trasparenza nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed il settore privato, sia di stampo associazionistico che svolto in forma di impresa.

 

  1. Destinatari del nuovo obbligo

Stando all’art. 1, comma 125, primo periodo, Legge 124/2017, i destinatari della novità normativa sono anzitutto i soggetti che operano nel settore del non profit, quali associazioni, fondazioni ed in genere tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Inoltre, la novità si applica anche alle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale, nonché alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.

Dopodiché, il secondo periodo della suddetta norma estende l’applicazione delle nuove regole anche alle imprese.

  1. Oggetto del nuovo obbligo

Ma in cosa consistono queste novità? Ebbene, per tutti i soggetti indicati al precedente punto 2 è stato previsto l’obbligo di pubblicare su un apposito sito internet o portale digitale tutte le informazioni relative alle sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque ogni tipo di vantaggio economico ricevuti nel corso di ogni anno dalle Pubbliche Amministrazioni, dai soggetti indicati all’art. 2-bis, d.lgs. n. 33/2013, nonché dalle società controllate direttamente ovvero indirettamente, sia di diritto che di fatto, dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

È stato inoltre precisato che le imprese possono assolvere siffatto onere anche pubblicando le suddette informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

L’obbligo previsto in via legislativa, stando a quanto indicato nella norma, deve essere adempiuto “entro il 28 febbraio di ciascun anno e deve riguardare tutte le percezioni ottenute nel corso dell’anno precedente.

Infine, è stato precisato dal legislatore che l’obbligo di pubblicizzazione scatta soltanto ove, nel loro complesso, le entrate ricevute dal soggetto beneficiario siano superiori a 10.000,00 € nel corso del medesimo anno solare.

 

  1. Entrata in vigore del nuovo obbligo

Una fra le questioni più problematiche della novità recentemente introdotta, anche in virtù della sanzione inflitta per chi viola gli obblighi imposti, riguarda l’aspetto dell’entrata in vigore della normativa.

Difatti, sul punto il legislatore nulla aveva prescritto.

Dunque, su proposta di chiarimenti ufficialmente avanzata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, è intervenuta dapprima una Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. n. 62980 del 13.02.2017), mediante cui veniva avanzata l’ipotesi – a dire il vero assai paradossale – che gli Enti interessati avrebbero dovuto provvedere a siffatto adempimento entro il 28 febbraio 2018.

Dopodiché, per cercare di ovviare alle possibili conseguenze potenzialmente devastanti che siffatta interpretazione sarebbe stata idonea a provocare, è intervenuta una nuova Nota redatta a cura del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. N. 34/2540 del 23.02.2018), secondo la quale, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, l’obbligo scatterà a partire dal 28 febbraio 2019, ed interesserà la pubblicizzazione di tutti gli importi ricevuti nel corso dell’anno solare 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Siffatta impostazione è stata condivisa anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, ad ogni modo, aveva investito ufficialmente della questione il Consiglio di Stato, formulando un apposito quesito il 27 febbraio 2018.

Ebbene, la Sezione II del Consiglio di Stato, riunitasi nell’adunanza del 28 marzo 2018 (n. affare 00374/2018), ha finalmente fatto definitiva chiarezza su questa delicata problematica interpretativa, affermando che “non può che convenirsi per l’introduzione degli obblighi dall’anno 2018, con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019 dei relativi dati”.

  1. Sanzione prevista in caso di violazione del nuovo obbligo

Come anticipato poc’anzi, la sanzione per chi omette di pubblicare, nelle forme sopra indicate, le informazioni relative a tutte le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque ogni tipo di vantaggio economico ricevuto nel corso di ogni anno dalle Pubbliche Amministrazioni o dagli altri soggetti sopra indicati, consiste nell’obbligo di restituzione integrale delle erogazioni a qualsiasi titolo ricevute, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Anche in relazione a questa delicata questione è sorto un importante dubbio interpretativo, che è stato per il momento sciolto dal medesimo parere fornito dalla Sezione II del Consiglio di Stato, riunitasi nell’adunanza del 28 marzo 2018.

Più nello specifico, il dubbio riguardava l’ambito di applicazione delle restituzioni previste dall’art. 1, comma 125, della l. 124/2017 in caso di mancata pubblicazione.

Sotto questo punto di vista, è stato chiarito che l’applicazione della sanzione di restituzione dell’erogazione ai soggetti diversi dalle imprese non si pone in linea con il dato testuale della norma, poiché il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato immediatamente dopo il periodo che impone l’obbligo pubblicitario a carico delle sole imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per la restituzione, fa riferimento alla “data di cui al periodo precedente”.

Sul piano sistematico, inoltre, è stato osservato che la specifica sanzione della nullità deve essere qualificata come disposizione eccezionale, e come tale non può applicarsi in via interpretativa rispetto ai soggetti non espressamente soggetti a tale obbligo.

Ad oggi – e salvo successivi sviluppi normativi o giurisprudenziali – ne deriva che gli Enti diversi dalle imprese, come ad esempio le associazioni, le fondazioni o le ONLUS, non saranno soggetti al suddetto obbligo di restituzione qualora dovessero omettere la pubblicizzazione degli introiti ricevuti ai sensi della nuova normativa.