1.Premessa.
Mediante il D.lgs. 111/2017, oggetto di apposito approfondimento nelle precedenti edizioni di questa newsletter consultabile a questo link, sono stati forniti i principi generali sulla destinazione del cinque per mille, sulla modalità di accreditamento degli ETS, nonché sul riparto e sull’erogazione del contributo.
Inoltre, all’art. 8 erano state inserite importanti novità in tema di trasparenza, con l’introduzione di specifici obblighi a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e relative sanzioni a carico dei trasgressori.
Ad ogni modo, la più articolata modulazione dei principi enucleati per via legislativa era stata demandata ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 4, d.lgs. 111/2017).
Sebbene l’emanazione di tale provvedimento sarebbe dovuta arrivare «entro 120 giorni alla data di entrata in vigore» del codice del cinque per mille, il provvedimento risulta essere stato emanato soltanto di recente, con pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 settembre 2020, al n. 231.
Si tratta del D.P.C.M. 23 luglio 2020 recante «disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi».erse.
- Il decreto attuativo del cinque per mille.
Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020, pubblicato in G.U. del 17 settembre 2020, n. 231, è stato emanato l’atteso provvedimento attuativo del cinque per mille, mediante il quale vengono fra l’altro disciplinate le modalità ed i termini per l’accesso al riparto, gli enti destinatari del contributo, ovvero le dettagliate le novità introdotte in tema di trasparenza e pubblicità.
2.1. I soggetti destinatari.
La prima novità che rispetto al passato prende forma è la rimodulazione dei soggetti potenzialmente destinatari del contributo, limitata ai seguenti:
- enti di terzo settore iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- enti senza scopo di lucro attivi nel campo della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- enti di ricerca sanitaria, come ad esempio gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria;
- il Comune di residenza del contribuente, per il sostegno delle attività sociali da questi svolte;
- a determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI.
Come si può notare, scompare invece ogni riferimento ad ogni ulteriore ente che non risulti iscritto al RUNTS, e si pensi ad esempio al fatto che finora potevano beneficiare del contributo anche le ONLUS (che con l’integrale entrata in vigore della riforma scompariranno), ovvero ogni altra associazione o fondazione riconosciuta che avesse operato nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/1997.
2.2. Le modalità di accreditamento per il riparto del cinque per mille.
Il provvedimento in analisi disciplina inoltre le concrete modalità di accreditamento degli enti ai fini dell’accesso al riparto del contributo del cinque per mille (art. 2 del D.P.C.M.), demandando la competenza a gestire tale pratica in capo alle amministrazioni competenti.
Ciò significa, più nel dettaglio, che:
– per gli enti di terzo settore iscritti nel RUNTS, sarà competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite dell’ufficio locale del RUNTS competente, ai sensi dell’art. 47, comma 1, CTS;
– per gli enti senza scopo di lucro attivi nel campo della ricerca scientifica e dell’università, sarà competente il Ministero dell’università e della ricerca;
– per gli enti di ricerca sanitaria sarà competente il Ministero della salute;
– per le ASD sarà competente il Comitato olimpico nazionale italiano.
Viceversa, per i Comuni non sarà necessario alcun accreditamento, potendo accedere direttamente alla ripartizione del contributo.
- La disciplina transitoria fino all’effettiva istituzione del RUNTS.
A destare particolare preoccupazione fra gli enti di terzo settore era la previsione di limitare l’accesso al contributo soltanto limitatamente a quelli iscritti al RUNTS.
Ed in effetti, come è ormai risaputo, ancora non è stato effettivamente istituito il registro unico previsto dalla riforma.
Molteplici enti avevano quindi sollevato problemi di diritto transitorio, chiedendo al Ministero competente di specificare quale fosse, medio tempore, la disciplina applicabile in materia di cinque per mille.
La risposta ufficiale del Ministero era pervenuta attraverso la pubblicazione della Nota prot. 2106 del 26 febbraio 2019: ivi, è stato rilevato che, in linea generale, il medesimo d.lgs. 111/2017 fa decorrere l’efficacia delle disposizioni riguardanti la destinazione del cinque per mille agli ETS soltanto l’anno successivo a quello di operatività del RUNTS.
Tale orientamento, perfettamente coincidente con quanto disposto in via normativa, è stato fatto proprio anche dal D.P.C.M. in analisi, che all’art. 1, comma 2, precisa che “le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a tale anno la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”.
Motivo per cui fino all’effettiva entrata in vigore del RUNTS potranno continuare ad usufruire del contributo le ODV, le APS, le ONLUS ed anche ogni altra associazione o fondazione riconosciuta che avesse operato nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), d.lgs. 460/1997.
A tal fine continuerà ad essere competente per l’accreditamento l’Agenzia delle Entrate.
Viceversa, con riferimento a tutti gli altri aspetti oggetto di disciplina, il D.P.C.M., consultabile a questo indirizzo, già è entrato pienamente in vigore.