Approfondimenti

CINQUE PER MILLE ED OBBLIGHI DI TRASPARENZA

  1. Il codice del cinque per mille ed i nuovi obblighi di trasparenza

Nell’ambito della riforma del Terzo Settore, che ancora oggi è in piena fase di sviluppo, era stato emanato un apposito decreto legislativo teso a disciplinare in modo uniforme l’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si tratta del D.lgs., 3 luglio 2017, n. 111, emesso in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

La normativa in questione, attraverso i suoi nove articoli, fornisce una disciplina generale circa la destinazione del cinque per mille, la modalità di accreditamento degli Enti, nonché del riparto e dell’erogazione del contributo a favore di essi.

Inoltre, all’art. 8 è stata inserita un’importante novità in tema di trasparenza. In particolare, viene stabilito che “i beneficiari del riparto del contributo hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite” (comma 1).

Altresì, gli stessi beneficiari hanno l’obbligo “di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni” (comma 2).

Sono stati inoltre istituiti specifici obblighi a carico di ciascuna amministrazione erogatrice.

Infine, sono state previste sanzioni a carico dei trasgressori della nuova normativa.

 

  1. L’entrata in vigore dei nuovi obblighi di trasparenza

La più articolata modulazione degli obblighi e delle relative sanzioni è stata demandata ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (v. art. 4, d.lgs. 111/2017).

Sebbene l’emanazione di tale provvedimento sarebbe dovuta arrivare “entro 120 giorni alla data di entrata in vigore” del codice del cinque per mille, ancora oggi si è in attesa della sua predisposizione.

Motivo per cui molteplici Enti hanno sollevato problemi di diritto transitorio, chiedendo al Ministero di specificare quale fosse, attualmente, la disciplina applicabile in materia di cinque per mille, e soprattutto in relazione ai nuovi obblighi di trasparenza ed alle conseguenti sanzioni applicabili in caso di loro violazione.

La risposta ufficiale del Ministero è pervenuta attraverso la pubblicazione della Nota prot. 2106 del 26 febbraio 2019, a firma del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Ivi, è stato correttamente rilevato che il provvedimento di cui all’art. 4, d.lgs. 111/2017 si configura quale fondamentale fonte secondaria, alla quale la legge “devolve la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille, nonché le modalità per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.

Dunque, in assenza di detta normativa secondaria, non può dirsi affatto attuata la riforma in oggetto.

A ciò si aggiunga che, in linea generale, il medesimo d.lgs. 111/2017 fa decorrere l’efficacia delle disposizioni riguardanti la destinazione del cinque per mille agli Enti del Terzo Settore soltanto l’anno successivo a quello di operatività del RUNTS.

Registro Unico che, come ormai noto, è ancora lontano dall’essere concretamente istituito.

In definitiva, attualmente si applica ancora la normativa già esistente in materia, e nello specifico la disciplina continua ad essere contenuta negli artt. 12 e 12bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.