- Il termine per l’adeguamento statutario slitta al 30 giugno 2020.
Nel nostro precedente approfondimento dedicato alla Circolare ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019, avevamo messo in luce come il delicato tema concernente il termine per l’obbligo di adeguamento statutario non fosse destinato a sopirsi.
Difatti, nonostante l’evidente intento del Ministero, la clausola di salvaguardia finale, con la quale si prendeva atto del potere di cui avrebbero goduto le singole amministrazioni competenti, circa l’emanazione dei provvedimenti di cancellazione dagli attuali registri nei confronti di ONLUS, ODV, ed APS, lasciava adito a forti dubbi sulla sorte giuridica degli Enti di terzo settore che avessero decido di non adeguare i propri statuti entro il 3 agosto 2019.
Motivo per cui, attraverso un emendamento inserito all’interno della Legge di conversione n. 58 del 2019, del “Decreto Crescita” (D.L. 34 del 2019), il legislatore ha reputato opportuno dirimere ogni dubbio intervenendo in via normativa.
Più nel dettaglio, difatti, attraverso la Legge n. 58 del 2019 è stata inserita un’ulteriore disposizione dopo il comma 4 dell’art. 43, del suddetto D.L., dal seguente tenore: «4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020».
Tirano, dunque, un grande sospiro di sollievo tutte quelle ONLUS, ODV, ed APS che, ad oggi, ancora non avevano provveduto ad effettuare le proprie modifiche statutarie.
È difatti ufficiale che il termine per l’adeguamento degli statuti di ONLUS, ODV, ed APS già iscritte nei relativi registri, slitterà al 30 giugno 2020. Peraltro, è da notare che la proroga si applica espressamente anche alle bande musicali, nonché alle imprese sociali.
Distinto profilo riguarda, invece, la possibilità che detti Enti possano beneficiare, fino al medesimo termine del 30 giugno 2020, anche delle maggioranze semplificate per adeguare i propri statuti.
Sul punto, la novella legislativa non aiuta di certo a chiarire definitivamente la questione. Difatti, anziché effettuare una mera sostituzione del termine previsto all’art. 101, comma 2, CTS, si è stabilita una deroga esterna al Codice. Viceversa, detta disposizione (art. 101, comma 2, ultima parte) è restata immutata nella parte in cui subordina la possibilità, per gli Enti coinvolti, di godere delle maggioranze semplificate, soltanto qualora l’adeguamento venga effettuato entro il 3 agosto 2019.
Ad ogni modo, evidenti ragioni di uniforme interpretazione sistematica conducono a ritenere che, essendo stata disposta – in particolare – per ONLUS, ODV, APS, la proroga per adeguare gli statuti fino al 30 giugno 2020, entro detto periodo tali Enti potranno godere della possibilità di effettuare le modifiche richieste dalla riforma attraverso maggioranze semplificate.
Si auspica, dunque, che anche gli indirizzi interpretativi del Ministero e delle singole amministrazioni coinvolte vadano nella stessa direzione.
Preme sottolineare, da ultimo, che quest’ulteriore rinvio costituisce un altro evidente segno di come la delicata riforma del terzo settore, sebbene avviata oltre tre anni addietro mediante Legge delega n. 106 del 2016, sia ad oggi ancora lontana dal sortire appieno i suoi effetti. Complice, fra gli altri ritardi, la mancata entrata in funzione di uno fra i pilastri della riforma, ovverosia il RUNTS.