Approfondimenti

I TERMINI PER L’ADEGUAMENTO STATUTARIO (Circolare 31/2019)

 

  1. Premessa.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in linea di continuità rispetto alla precedente Circolare sugli adeguamenti statutari (la n. 20 del 27 dicembre 2018), ha recentemente emanato una nuova Circolare per fornire ulteriori chiarimenti in materia di adeguamenti statutari degli Enti di Terzo Settore.

Si tratta della Circolare n. 13 del 31 maggio 2019, a firma del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Ivi vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di cui all’art. 101, comma 2, CTS, con particolare riferimento agli effetti giuridici conseguenti al suo mancato rispetto.

 

  1. Le conseguenze del mancato adeguamento statutario entro il 3 agosto 2019.

Come ormai noto, l’attuale testo dell’art. 101, comma 2, CTS, dispone che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Motivo per cui, come chiarito dalla precedente Circolare del 27 dicembre 2018, tutti gli Enti istituiti prima del 3 agosto 2017 e che siano già iscritti nei relativi registri ODV, APS ovvero ONLUS, hanno l’onere di adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CTS entro il 3 agosto 2019.

Il problema che, viceversa, è stato posto all’attenzione del Ministero, è il seguente: cosa succede se entro il termine del 3 agosto 2019 detti Enti non si adeguano alle prescrizioni inderogabili contenute nella riforma del terzo settore?

La soluzione – di compromesso – che risulta essere stata prescelta nella Circolare in commento è nel senso di non attribuire carattere perentorio a detto termine.

Ciò significa, in via generale, che gli Enti in questione, qualora non dovessero provvedere a modificare i propri statuti entro il 3 agosto 2019, continuerebbero in via provvisoria a restare nel mondo del Terzo Settore. In altre parole, l’eventuale mancato adeguamento statutario entro il termine indicato non farebbe venir meno, di per sé, l’iscrizione ai registri ODV, APS, ed ONLUS, con la conseguenza che detti Enti continueranno a beneficiare degli effetti positivi da ciò derivanti.

Ad ogni modo, questa affermazione deve essere chiarita avuto riguardo alle varie tipologie di Enti coinvolti: ODV ed APS da un lato; Enti in regime fiscale ONLUS, dall’altro.

 

            2.1. Il regime previsto per ODV ed APS.

La Circolare, anzitutto, esplica i motivi a sostegno della soluzione prescelta con riferimento alle ODV ed APS.

A tal riguardo, difatti, occorre effettuare un’interpretazione sistematica del CTS, comparando la disposizione transitoria dell’art. 101, comma 2, con la norma contenuta nell’art. 54.

Ne emerge un quadro per cui ODV ed APS, che siano già iscritte nei rispettivi registri delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, verranno trasmigrate in automatico presso il nuovo RUNTS, con modalità da definire a cura di un apposito Decreto ministeriale (non ancora emanato).

Una volta completato l’iter di trasferimento automatico, viene previsto al comma 2 dell’art. 54 che “gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione”.

Dopodiché, in caso di “omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni” dal momento della richiesta effettuata dall’Ufficio del RUNTS, ne deriva “la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

In ogni caso, viene espressamente previsto che “fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica” (art. 54, comma 4, CTS).

Alla luce del quadro normativo di riferimento, e considerate soprattutto le esigenze di tutelare, per quanto possibile, il delicato periodo di transizione che coinvolgerà gli attuali Enti operanti nel mondo del terzo settore, il Ministero sembra aver optato per un’interpretazione «estensiva» della disposizione sopra riportata, ricomprendendo nell’espressione “omessa trasmissione…dei documenti richiesti” anche il caso dello statuto non ancora adeguato alla nuova normativa.

In definitiva, stando alla Circolare, “una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere che la naturale sede di esercizio circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa non essere che il procedimento successivo alla trasmigrazione”.

Quindi, teoricamente gli Enti in questione avrebbero a disposizione un margine di tempo decisamente più esteso per modificare i propri statuti, coincidente con la scadenza del termine dei 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di verifica da parte del competente Ufficio del RUNTS (che, lo si ribadisce, nella più rosea delle aspettative verrà istituito entro il 2020).

Inoltre, questa opzione interpretativa – di favore – consentirebbe di abbattere quasi del tutto le conseguenze del provvedimento di mancata iscrizione al RUNTS, poiché esso, per legge, non avrà efficacia retroattiva (v. ancora art. 54, comma 4, CTS: “fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”).

Nonostante la presa di posizione adottata nella Circolare, deve però al contempo essere presa in considerazione quest’ultima specificazione: “naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale istituiti sulla base delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101, comma 2, del Codice”.

La richiamata proposizione, qualora – nella vigenza del regime transitorio – fosse applicata alla lettera da parte delle Regioni e delle Province autonome, potrebbe essere idonea ad ingenerare nuovamente confusione sulle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato adeguamento statutario entro il 3 agosto 2019.

Sembra dunque necessario che anche le singole Amministrazioni competenti provvedano a fornire ulteriori rassicurazioni in merito, auspicabilmente nella medesima direzione indicata in via generale dal Ministero.

In ogni caso, viene ancora una volta ribadito che, dopo il 3 agosto 2019, tutti gli adeguamenti agli statuti delle ODV ed APS già iscritte nei relativi registri dovranno essere effettuati ricorrendo alle maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Motivo per cui non si esclude che numerosi Enti vogliano fin da subito adeguarsi alla riforma, con la conseguenza che fino all’effettiva entrata in funzione del RUNTS, ed a fronte della medesima normativa di riferimento, ci saranno Enti che avranno adeguato gli statuti entro il 3 agosto 2019 ed altri che, pur continuando a godere dei medesimi benefici, opereranno in base alle regole statutarie ante riforma.

Ci si chiede, pertanto, se sia più opportuno de jure condendo, visto il complesso quadro normativo di riferimento e considerati i ritardi nell’istituzione del RUNTS, modificare nuovamente l’art. 101, comma 2, CTS, prevedendo espressamente che il potere di modifica statutaria, con i relativi vantaggi in tema di maggioranze semplificate, possa essere esercitato fino a quando non sia effettivamente entrato in funzione il Registro Unico.

 

            2.2. Il regime previsto per le ONLUS.

La Circolare in commento precisa, poi, che per gli Enti già iscritti al registro ONLUS vale un discorso parzialmente diverso.

Difatti, a differenza di quanto avvenuto per la Legge n. 266/1991 (sul volontariato) e per la Legge n. 383/2000 (sulle associazioni di promozione sociale), le quali sono state interamente abrogate dal CTS con effetto immediato, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 460/1997 resterà in vigore fino all’applicazione delle nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del medesimo CTS.

Motivo per cui, in linea con quanto già indicato nell’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco del febbraio 2018, la Circolare precisa che gli attuali Enti con qualifica fiscale ONLUS debbono comunque subordinare l’efficacia degli adeguamenti statutari all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, anche qualora essi siano effettuati entro il 3 agosto 2019.

Oltretutto, per le ONLUS non avverrà la trasmigrazione automatica dall’attuale registro di appartenenza, al RUNTS. Ciò comporta che, per l’inserimento nel Registro Unico, le ONLUS dovranno attendere l’emanazione di uno specifico decreto atto a chiarire le modalità con cui richiedere l’iscrizione, vista la natura eterogenea degli Enti che nel tempo hanno assunto questa qualifica.

Pertanto, stante la vigenza, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 460/1997, “la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente nell’ambito del regolando procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS”.

Quindi, anche le ONLUS, seppure a fronte di una diversa – e più solida – motivazione, avrebbero a disposizione un margine di tempo decisamente più esteso per modificare i propri statuti, coincidente con il termine che sarà verosimilmente individuato nell’emanando decreto attuativo avente ad oggetto la modalità di iscrizione degli Enti presso il RUNTS, una volta che esso sia entrato effettivamente in funzione (auspicabilmente entro il 2020).

In ogni caso, va evidenziato anche con riferimento alle ONLUS già iscritte nel relativo registro che, dopo il 3 agosto 2019, tutti gli adeguamenti statutari dovranno essere effettuati ricorrendo alle maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Valgono, per il resto, le considerazioni già effettuate nel paragrafo precedente.

  1. Adeguamento statutario delle persone giuridiche.

L’ulteriore chiarimento fornito dalla Circolare in commento riguarda gli adempimenti degli Enti dotati di personalità giuridica.

A tal proposito, per dirsi rispettato il termine del 3 agosto 2019 è sufficiente che gli Enti in questione adottino entro questa data la delibera di modifica dello statuto, anche se la registrazione dell’atto, ovvero l’approvazione da parte dell’amministrazione competente, avvenga successivamente.

Una diversa interpretazione, difatti, comporterebbe notevoli “aporie”.

In primo luogo, si verrebbe a determinare un’evidente disparità di trattamento tra gli enti dotati di personalità giuridica (ai cui organi statutari verrebbe assegnato un termine notevolmente ridotto per adempiere alla previsione di legge, comprimendone il potere deliberativo) e quelli privi di personalità giuridica, che invece potrebbero beneficiare dell’intero periodo intercorrente fino al 3 agosto 2019 per deliberare le modifiche statutarie.

Orbene, tale disparità risulta particolarmente irragionevole se si pensa che l’art. 4, comma 1, CTS, definisce gli ETS indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, ponendo le associazioni “riconosciute” e “non riconosciute” su un piano assolutamente paritario.

In secondo luogo, una diversa interpretazione si pone in termini di netta incongruenza rispetto al dato letterale della norma, nella quale il termine in questione è assegnato agli Enti e, pertanto, non può riguardare attività che devono essere effettuate da altri soggetti, come ad esempio le pubbliche amministrazioni.