Approfondimenti

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI (quarta parte)

La circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, recante oggetto “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari“, fornisce chiarimenti utili per ODV, APS ed ONLUS che vogliano divenire ETS, in quanto contiene importanti precisazioni per un corretto esercizio del potere di adeguamento statutario, al fine di armonizzare le regole della vita associativa con le nuove prescrizioni del CTS. Nella prima parte dell’approfondimento sono stati analizzati l’oggetto ed i destinatari della circolare, il termine al momento previsto per l’adeguamento statutario, nonché le diverse maggioranze richieste per suddette modifiche. Nella seconda parte dell’approfondimento l’attenzione è stata concentrata sulle varie tipologie di adeguamento richieste dalla normativa, analizzando in particolare i principali adempimenti obbligatori ed inderogabili che gli Enti dovranno effettuare per restare all’interno del mondo del Terzo Settore. Inoltre, con la terza parte dell’approfondimento sono state portate all’attenzione le modifiche che il CTS considera di tipo derogabile. Scopo del presente ed ultimo contributo sarà invece quello di fornire un quadro delle modifiche considerate meramente facoltative.

 

  1. Premessa.

Ricordiamo ancora una volta che con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, recante oggetto “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari”, a firma del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, sono stati forniti chiarimenti utili per un corretto adeguamento statutario da esercitare entro il termine del 3 agosto, necessario affinché gli attuali Enti non profit possano divenire, in base al nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), veri e propri Enti del Terzo Settore (ETS).

Nella circolare si fa esplicito riferimento alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed agli altri Enti fiscalmente ONLUS, già iscritti nei relativi registri.

Attraverso il presente approfondimento, verranno trattati gli adeguamenti che la normativa considera come facoltativi. Con riferimento a questa categoria, l’esercizio del potere di adeguamento statutario entro il termine del 3 agosto 2019 non comporterà benefici dal punto di vista delle maggioranze richieste.

Difatti, l’art. 101, comma 2, CTS, prevede che gli Enti coinvolti possano beneficiare delle maggioranze semplificate previste per le delibere ordinarie dell’assemblea (ove ovviamente l’Ente preveda al suo interno l’organo assembleare) soltanto con riferimento agli adeguamenti di tipo inderogabile e derogabile.

Viceversa, per gli adeguamenti facoltativi, non è prevista in ogni caso la possibilità di deliberare a maggioranza semplificata.

 

  1. Le modifiche statutarie facoltative.

Vediamo a questo punto quali sono le opportunità di sviluppo degli Enti del Terzo Settore che sono state previste dal CTS, ovverosia quelle disposizioni meramente facoltative, che possono entrare a far parte della vita organizzativa dell’Ente soltanto ove espressamente inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.

Anzitutto, è stata prevista l’opportunità, ove questa non abbia costituita una strada già percorsa dall’Ente, di svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché svolte nei limiti e secondo le regole del CTS (cfr. in particolare art. 6).

In secondo luogo, è possibile prevedere nello statuto lo svolgimento di attività di raccolta fondi, in base all’art. 7 CTS, per l’autofinanziamento delle proprie attività istituzionali. Oltretutto, si ricorda che il ricavato delle raccolte fondi è totalmente detassato, purché esse siano state svolte in ossequio alle normative fiscali contenute nel CTS.

Inoltre, fra le varie opportunità di sviluppo che il CTS prevede in favore degli ETS, v’è sicuramente quella di poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con modalità semplificate ai sensi dell’art. 22 CTS, quando entrerà effettivamente in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ricordiamo ad ogni modo che, per poter ottenere la personalità giuridica, occorre che l’Ente si doti espressamente di un patrimonio minimo pari ad almeno 15.000,00 € per le Associazioni, e ad almeno 30.000,00 € per le Fondazioni civili.

Ed infatti (ad esempio), gli Enti che godono della personalità giuridica e che siano iscritti nel registro delle imprese, possono creare patrimoni destinati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447bis c.c., determinando così una netta separazione patrimoniale relativa ad uno specifico affare (art. 10 CTS).

Molto positiva è poi la previsione contenuta all’art. 24, comma 4, CTS, per cui l’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, ed addirittura la possibilità di votare per corrispondenza oppure in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa ed esprime il proprio voto.

Altresì, in favore degli associati che siano a loro volta ETS, l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (art. 24, comma 2, CTS).

Per le associazioni con un numero di soci superiore a 500, poi, viene espressamente prevista la possibilità di indire e svolgere assemblee separate, ad esempio con riferimento a specifiche materie, destinate soltanto a particolari categorie di associati, ovvero per regolare lo svolgimento dell’attività in specifici ambiti territoriali (art. 24, comma 5, CTS).

Fra le opportunità di sviluppo che il CTS prevede, va sicuramente annoverata la possibilità, riservata alle Fondazioni civili, di costituire un “organo assembleare o di indirizzo” (art. 24, ultimo comma, CTS).

Ebbene, nel caso in cui le Fondazioni civili vengano dotate, in base allo statuto, di un apposito organo assembleare, ad esse dovranno essere applicate, in quanto compatibili, tutte le disposizioni con cui il CTS disciplina le funzioni, la costituzione, lo svolgimento e la votazione in assemblea.

Con particolare riferimento, poi, alle ODV ed alle APS, è stata prevista la possibilità di ammettere come associati ETS o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione però che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero, rispettivamente, delle ODV e delle APS presenti all’interno dell’Ente.

Una specifica categoria di regole che l’ETS può prevedere all’interno del proprio statuto – o atto costitutivo – concerne l’organo amministrativo (cfr. art. 26 CTS).

Anzitutto, possono essere determinate condizioni più stringenti per essere nominati amministratori, ad esempio subordinando l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche facendo espresso riferimento ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore.

Altresì, l’atto costitutivo o lo statuto dell’Ente possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Oppure, possono prevedere che la nomina di uno o più amministratori sia riservata a determinati membri dell’Ente, ovverosia ad un ETS, ad altro Ente senza scopo di lucro, all’Ente Ecclesiastico che partecipi alle attività di interesse generale dell’Ente mediante la costituzione di un ramo di terzo settore ai sensi dell’art. 4, comma 3, CTS, oppure ai lavoratori o ad altri utenti dell’Ente, ove essi siano presenti.

Ma ciò purché, per gli Enti fino a 499 associati, la maggioranza degli amministratori sia comunque nominata dall’assemblea generale.

Preme infine fare presente che le possibilità di sviluppo finora richiamate non costituiscono affatto un elenco tassativo, poiché l’Ente di Terzo Settore potrà dotarsi di tutte quelle regole organizzative – finalizzate al potenziamento ed alla crescita interna ed esterna – che non siano in contrasto con i principi generali e le regole dettate dal CTS.

Motivo per cui, le modifiche di tipo facoltativo, costituiscono una vera e propria occasione costituente per l’Ente che voglia ambire a fare ingresso e rimanere con forza all’interno del Terzo Settore.