Approfondimenti

IL NUMERO DEGLI ASSOCIATI NELLE ODV ED APS

  1. L’oggetto della Circolare.

Attraverso la Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, il Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha fornito chiarimenti in merito alla situazione delle associazioni che, essendo state costituite dopo l’entrata in vigore del CTS da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo previsto dall’art. 32, comma 1 (per le ODV), e dall’art. 35, comma 1 (per le APS), abbiano successivamente richiesto l’iscrizione nei rispettivi registri.

 

  1. Il problema delle associazioni fondate da un numero di soggetti inferiore rispetto ai presupposti di legge.

La Nota in commento si occupa di fornire ulteriori indicazioni, che fanno seguito alla nota n. 12604 del 29 dicembre 2017 circa le questioni di diritto transitorio.

Ivi, difatti, veniva specificato che erano da considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute agli artt. 32, comma 1, e 35, comma 1, CTS, le quali definivano il numero minimo dei soggetti necessari per costituire un Ente che potesse essere considerato, in presenza degli altri presupposti, quale ODV ovvero APS.

Ricordiamo che per le ODV i soggetti fondatori devono essere almeno pari a sette persone fisiche, oppure a tre ODV (art. 32); mentre per le APS i soggetti devono essere almeno pari a sette persone fisiche, oppure a tre APS (art. 35).

Motivo per cui tutti gli Enti costituiti ai sensi dell’art. 36 c.c. dopo l’entrata in vigore del CTS, ovvero a partire dal 3 agosto 2017, avrebbero dovuto rispettare tale requisito indispensabile fin dal momento della loro nascita ai fini della successiva iscrizione negli attuali registri delle associazioni di volontariato o di promozione sociale.

Peraltro, sul punto era intervenuta in passato una specifica nota della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (prot. 13982 del 30.11.2018), nella quale si chiariva che il mancato raggiungimento del numero minimo di soggetti sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Ente “configura infatti una carenza genetica dell’Ente” rispetto alle previsioni degli artt. 32 e 35 CTS.

Dunque, sebbene si reputasse configurabile l’ipotesi di Enti associativi nati dopo l’entrata in vigore del CTS dall’incontro di volontà di un numero di soggetti inferiore a quelli previsti agli artt. 35 e 35, con finalità di svolgimento, senza scopo di lucro, di attività di interesse generale, essi non avrebbero potuto ottenere sic et simpliciter l’iscrizione ai registri delle associazioni di volontariato o di promozione sociale, ferma restando la possibilità di ottenere l’iscrizione nella residuale sezione “altri Enti del Terzo Settore” del RUNTS, dopo l’istituzione del suddetto Registro.

 

  1. La soluzione prospettata dal Ministero.

Nella nuova Nota in commento, dopo aver ribadito l’impossibilità di mutare la natura dell’Ente con il solo incremento dei soggetti associati, è stata una soluzione idonea a superare il possibile stallo che verrebbe a determinarsi qualora l’Ente, in seguito alla sua nascita, voglia comunque divenire una ODV, oppure una APS.

A tal proposito, viene ritenuta condizione necessaria e sufficiente la partecipazione di almeno sette persone fisiche, oppure tre ODV o APS (a seconda dei casi) alla delibera con cui venga modificato lo statuto dell’Ente, con il fine espresso di conformare l’associazione ai requisiti indicati agli art. 32 o 35 del CTS.

Ciò in quanto, “anche in adesione al generale principio di conservazione degli atti giuridici, il richiamato concetto di costituzione può coincidere oltre che con il momento temporale della genesi dell’organizzazione, anche con il momento della formazione della volontà degli associati di conformare un ente esistente ad un’ODV o ad un’APS, nel rispetto delle prescrizioni di legge”.

In altre parole, qualora un Ente voglia divenire successivamente una ODV oppure una APS, prima di richiedere l’iscrizione nei rispettivi registri dovrà effettuare un’apposita modifica  statutaria, adottata da un numero di soggetti almeno pari a quelli previsti agli artt. 32 e 35 CTS, nella quale, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si manifesti la volontà di trasformare l’associazione, rispettivamente, in una ODV ovvero una APS, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

In definitiva, può – ragionevolmente – ritenersi che, “grazie a tale secondo atto, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, venga integrata la volontà espressa nell’atto costitutivo”, con la conseguenza che “vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro”.