Approfondimenti

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ANCHE PER IL TERZO SETTORE

A fronte della grave emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 (nuovo Coronavirus), sono molteplici gli interventi normativi mirati a contenere anche la generalizzata crisi economica che ne sta scaturendo.

Fra essi, si segnala con il presente approfondimento il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, nella parte in cui ha previsto misure per la sospensione temporanea di taluni versamenti tributari e fiscali (art. 18).

L’intento è stato quello di mantenere ferme le disposizioni di favore già previste dall’art. 61, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.d. Decreto Cura Italia), ed in precedenza dall’art. 8, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, espandendo ulteriormente la tipologia di sospensione e la platea dei destinatari.

Si assiste quindi, finalmente, ad una generalizzata inclusione di tutti i soggetti non commerciali, compresi espressamente gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti.

  1. Sospensione dei versamenti tributari e fiscali.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, meglio conosciuto con la denominazione “Decreto Liquidità”, contiene, fra le altre cose, una serie di misure urgenti in materia creditizia e fiscale, facendo seguito alla precedente normativa contenuta nell’art. 61, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.d. Decreto Cura Italia), e nell’art. 8, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

In particolare, l’art. 18 del Decreto Liquidità prevede la sospensione dei termini, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti tributari e contributivi in autoliquidazione che riguardano:

a) le ritenute alla fonte previste dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, nonché le trattenute per l’addizionale regionale e comunale, da versarsi quali sostituti d’imposta;

b) l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);

c) i contributi previdenziali ed assistenziali;

d) i premi per il pagamento di eventuali assicurazioni obbligatorie.

  1. Requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al beneficio.

Le misure dell’art. 18 del Decreto Liquidità, cui si è dato finora conto, si applicano espressamente nei confronti di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi la sede legale o la sede operativa all’interno del territorio dello Stato Italiano (art. 18, commi 1 e 3).

Dal punto di vista oggettivo, il Decreto Liquidità non prevede la sussistenza di particolari requisiti per poter accedere alla sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per il pagamento di eventuali assicurazioni obbligatorie (art. 18, commi 2 e 4).

Viceversa, il predetto Decreto Liquidità concede le sospensioni dei versamenti IVA, delle ritenute alla fonte, e delle addizionali regionali e comunali, soltanto al ricorrere di determinati presupposti oggettivi, che variano in base all’entità del fatturato conseguito nell’anno di imposta 2019.

Più in particolare:

a) per i soggetti che nel precedente anno di imposta hanno conseguito ricavi o compensi fino a 50 milioni di Euro, si può accedere al beneficio qualora si sia verificata nei mesi di marzo ed aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33%, rispetto al medesimo bimestre marzo-aprile dell’anno 2019;

b) per i soggetti che nel precedente anno di imposta hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro, si può accedere al beneficio qualora si sia verificata nei mesi di marzo ed aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50%, rispetto al medesimo bimestre marzo-aprile dell’anno 2019.

Ad ogni modo, il legislatore effettua un’ulteriore distinzione a seconda del momento in cui è stato intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione: a tal proposito, viene chiarito che i requisiti oggettivi sopra elencati dovranno sussistere soltanto per coloro che avevano avviato l’attività entro il mese di marzo 2019.

Viceversa, per tutti coloro che hanno avviato l’attività dopo il mese di marzo 2019, il beneficio della sospensione dai versamenti previsto all’art.18 si potrà applicare a prescindere dalla contrazione di fatturato.

                                           2.1. Disciplina speciale per alcune province.

Una speciale disciplina è invece prevista dal comma 6 dell’art. 18 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per essi è stabilita, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese di marzo del precedente periodo d’imposta 2019,  e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese di aprile del precedente periodo di imposta 2019.

  1. Estensione della sospensione dei versamenti anche al mondo del Terzo Settore.

Grazie a quanto espressamente stabilito all’art. 18, comma 5, seconda parte, quasi tutte le sospensioni dai versamenti sopra elencate al paragrafo 2 trovano applicazione nei confronti di “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa”.

Inoltre, come chiarito dalla Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, diramata dall’Agenzia delle Entrate, tale elencazione deve ritenersi esemplificativa: “ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano 19 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

L’intento è stato quello di mantenere ferme le disposizioni di favore già previste all’art. 61, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (C.d. Decreto Cura Italia), e dall’art. 8, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, espandendo ulteriormente la platea dei destinatari e delle misure.

Nello specifico, tutti gli enti senza scopo di lucro coinvolti potranno beneficiare delle seguenti sospensioni:

– le ritenute alla fonte previste dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, nonché le trattenute per l’addizionale regionale e comunale, da versarsi quali sostituti d’imposta;

– i contributi previdenziali ed assistenziali;

– i premi per il pagamento di eventuali assicurazioni obbligatorie.

Resta invece esclusa la possibilità di sospendere il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

È importante segnalare che le sospensioni appena elencate per i mesi di aprile e maggio 2020 valgono per il solo fatto di essere un ente non con commerciale (compresi gli enti di terzo settore e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), a prescindere dall’andamento dei ricavi conseguiti.

Dalla disposizione si ritiene debbano essere esclusi soltanto quegli enti che, viceversa, svolgono principalmente attività d’impresa, e soltanto in via residuale attività di interesse generale.

Il dato trova conferma nella predetta Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, diramata dall’Agenzia delle Entrate: “in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa)”.

  1. Ripresa dei versamenti.

In merito alla ripresa della riscossione, l’art. 18, comma 7, del Decreto Liquidità prevede che i tributi per i quali i soggetti abbiano deciso, in conformità alla normativa, la sospensione dei versamenti, potranno essere corrisposti in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

La ripresa dei versamenti avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi.

Va inoltre segnalato che qualora siano già stati effettuati dei versamenti, non è consentito chiedere il rimborso di quanto già corrisposto.

Da ultimo, si invitano i soggetti potenzialmente interessati dalle presenti misure a riflettere sull’effettiva utilità delle stesse, valutata ogni circostanza concreta, se del caso prendendo contatti con i propri referenti, nonché con gli enti ed uffici competenti coinvolti.