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EMERGENZA CORONAVIRUS: ADEGUAMENTI STATUTARI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2020 ED ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

A fronte della grave emergenza dovuta all’esponenziale diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19), è stato pubblicato in G.U. del 17 marzo 2020, serie generale n. 70, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

  1. Nuovi termini per l’adeguamento statutario di Onlus, ODV ed APS.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, contiene all’art. 35 un’importante disposizione che riguarda tutti gli enti del Terzo Settore che erano obbligati ad adeguare il proprio statuto entro il termine del 30 giugno 2020.

Difatti, a causa della complessa situazione emergenziale, è stato per il momento deciso di prorogare ulteriormente la scadenza di questo adempimento al 31 ottobre 2020.

Ricordiamo che gli enti soggetti a tale obbligo sono: Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed  Associazioni di promozione sociale già iscritte nei relativi registri al momento dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (3 agosto 2017).

Entro questo nuovo termine del 31 ottobre 2020, tali enti possono modificare i propri statuti “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria” (art. 101, comma 2, seconda parte, CTS).

Per completezza, riportiamo qui di seguito il testo dell’art. 35, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che si occupa di disciplinare la proroga (rubricato “Disposizioni in materia di terzo settore”): “All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

La proroga per l’adeguamento statutario al 31 ottobre 2020 si applica espressamente anche alle Imprese Sociali (art. 35, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che modifica l’art. 17, comma 3, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Anche in questo caso, entro il medesimo termine del 31 ottobre 2020 le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

 

  1. Nuovi termini per l’approvazione del bilancio per Onlus, ODV ed APS.

Ulteriore misura concerne un’agevolazione per l’approvazione del bilancio da parte di Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri, per le quali la relativa scadenza, qualora ricada all’interno del periodo emergenziale, viene differita al 31 ottobre 2020, in deroga alle previsioni di legge, di regolamento o statuto.

Dispone infatti l’art. 35, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, quanto segue: “Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto”.

 

  1. Cassa integrazione salariale in deroga.

Fra i destinatari delle misure di sostegno ai lavoratori vi sono anche coloro che prestano servizio alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente al Terzo Settore.

È stata infatti prevista la possibilità, in base all’art. 22, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che le Regioni e le Province Autonome riconoscano trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, anche ai lavoratori del Terzo Settore che non siano già destinatari di altre misure di tutela.

In tale periodo, è riconosciuta a detti lavoratori la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.

Ciò dovrà avvenire, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio nazionale.

Tale misura di sostegno si applica espressamente anche ai datori di lavoro che siano enti religiosi civilmente riconosciuti.

Di seguito, per completezza, riportiamo il testo di legge: “Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti”.

 

  1. Sospensione del canone di locazione nel settore sportivo.

L’art. 95 riconosce la facoltà, anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi sede o domicilio nel territorio nazionale, di sospendere fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni potranno avvenire, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o in alternativa mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.