Approfondimenti

Le novità della legge di bilancio 2020 in materia di Terzo Settore

Con il presente approfondimento si coglie l’occasione per illustrare sinteticamente le più importanti novità, perlopiù di carattere economico, che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) è idonea a determinare per il mondo del Terzo Settore.

L’esposizione dei paragrafi seguirà la progressione numerica dei commi di cui si compone il corposo articolo 1 del testo normativo.

  1. Casi di esenzione da tassazione della NASpl.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpl) costituisce l’indennità di disoccupazione prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Fra i soggetti legittimati ad ottenere tale indennità ci sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi anche gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative, che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro.

Ebbene, in relazione a ciò è stato previsto con la suddetta Legge di Bilancio 2020 l’introduzione di consistenti agevolazioni fiscali, ed in ispecie la non imponibilità degli importi corrisposti a tali soggetti a titolo di NASpI anticipata, quando gli importi vengono utilizzati per sottoscrivere quote di una cooperativa sociale.

Per la precisione, si riporta qui di seguito il testo normativo di riferimento, contenuto all’art. 1, comma 12: “La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato

  1. Sostegno economico per l’iniziativa “Padova capitale europea del volontariato 2020”

Si segnala una consistente erogazione di denaro prevista ai sensi dell’art. 1, comma 235, al fine di sostenere l’iniziativa denominata “Padova capitale europea del volontariato 2020”.

Il concorso per la Capitale europea del volontariato, indetto nel 2013 dal Centro Europeo del Volontariato (CEV), mirava a promuovere il volontariato a livello locale, dando un riconoscimento alle città che avrebbero dimostrato un supporto ed un rafforzamento delle partnership con i centri di volontariato, nonché con le organizzazioni coinvolgenti il volontariato e la sua promozione nel territorio.

In data  5 dicembre 2018 il CEV aveva proclamato ufficialmente Padova capitale europea del volontariato per il 2020.

Di qui lo stanziamento, determinato per l’anno 2020 dalla Legge di bilancio, nella somma complessiva di 500.000,00 €.

Sebbene non risultino ancora specificate le concrete modalità di erogazione, è ragionevole ritenere che ciò possa avvenire, in linea con i criteri determinati dai promotori, per iniziative che “devono essere realizzare senza scopo di lucro ed essere attinenti con una o più delle aree tematiche di approfondimento scelte dal comitato organizzatore di Padova: povertà e nuove emarginazioni; salute e benessere; cultura e istruzione; tecnologia e innovazione; ambiente e urbanistica; economia e sviluppo sostenibile; pace e diritti umani” (fonte: http://www.padovanet.it).

  1. Stanziamento a favore del Fondo nazionale per il servizio civile.

In base all’art. 1, comma 267, “al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020”.

Va peraltro detto che questa disposizione si inserisce nell’ambito di un più acceso dibattito, poiché vi erano state, nei mesi precedenti all’emanazione della Legge di bilancio 2020, aspre manifestazioni contrarie alla riduzione degli stanziamenti a favore delle attività di volontariato svolte dai ragazzi del servizio sociale.

  1. Celebrazioni per i 150 anni di Roma capitale

L’art. 1, comma 377, prevede anche specifici finanziamenti a sostegno delle manifestazioni che verranno effettuate nell’ambito del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma quale capitale d’Italia.

Per espressa previsione legislativa, il fondo di 500.000,00 € stanziato per il 2020 dovrà essere erogato soltanto in favore delle associazioni presenti sul territorio.

Si riporta per completezza il testo normativo di riferimento: “al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l’anno 2020”.

Viene da ultimo stabilito che “con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse”.

  1. Sostegno agli Enti che si occupano di formazione, ricerca ed innovazione nel campo delle attività culturali e del turismo.

Un segnale positivo a sostegno delle attività svolte da istituzioni culturali nonché dagli altri enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, purché afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, arriva dall’art. 1, comma 368, il quale autorizza un aumento di spesa per agevolare e sostenere le loro attività.

A tal fine, “l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”.

 

  1. Ruolo del Terzo Settore nel sostegno all’inclusione sociale ed al welfare urbano

Molto interessante, anche se necessita di ulteriori provvedimenti  attuativi, è la previsione di principio contenuta all’art. 1, comma 438.

Tale norma, difatti, prevede uno specifico coinvolgimento degli Enti privati del Terzo Settore nell’attivazione di finanziamenti volti ad attuare progetti di inclusione sociale e welfare urbano.

Più nello specifico, “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: (…) c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano”.

Si precisa che l’Alta Commissione citata nel comma 438 viene successivamente istituita al comma 439 della suddetta Legge di bilancio: essa si insidierà presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza che ciò possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. Associazioni di promozione sociale e cartolarizzazione dei crediti.

La Legge di bilancio 2020 prevede anche una modifica della Legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.

Va premesso che tale legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, purché ricorrano le specifiche condizioni dettate all’art. 1, medesima Legge 30 aprile 1999, n. 130.

Per mezzo della modifica decretata con la Legge di bilancio all’art. 1, comma 445, è stata prevista l’introduzione di un nuovo comma 8 bis all’art. 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, con particolare riferimento alle operazioni che coinvolgono, in materia locatizia immobiliare, associazioni di promozione sociale.

Difatti, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Ove l’operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un’associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L’eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l’istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L’esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d’appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d’appoggio, l’immobile è esente dall’imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L’esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ».

L’agevolazione, come si può constatare, si applica qualora l’operazione coinvolga una APS iscritta al registro da almeno 5 anni; sebbene non sia stato opportunamente specificato, è assai ragionevole ritenere che vi sia continuità temporale di iscrizione nel passaggio dal vecchio registro delle APS, alla nuova sezione “APS” contenuta nell’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

  1. Incentivi alle cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati.

Le cooperative sociali potranno avere a disposizione, per il prossimo triennio, una disponibilità finanziaria per un complessivo di 1 Milione di euro, a sostegno delle loro attività di gestione e conduzione dei beni confiscati, purché esse risultino assegnatarie dei suddetti beni a partire dal 1° gennaio 2020.

Difatti, l’art. 1, comma 454 dispone che “al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”.

  1. Raccordo normativo del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

Un’altra novella legislativa è stata inserita all’art. 1, comma 724, al fine di modificare il testo normativo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l’art. 23 bis dettato in materia di sostegno alle attività svolte in ambito internazionale dagli Enti del Terzo Settore.

Ai sensi della modifica, viene ora stabilito in quest’ultimo articolo, al comma 1, che “il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo”.

In precedenza, la previsione era limitata agli Enti “con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; viceversa, la modifica ha apportato un notevole aumento della platea dei possibili percettori degli stanziamenti.

 

  1. Esenzioni ed agevolazioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

La Legge di bilancio 2020 contiene una serie di disposizioni che regolano il c.d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, dal comma 815 in poi).

Ebbene, nell’ambito della disciplina dettata sono state previste interessanti esenzioni dal pagamento del canone, per quanto riguarda “le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro” (art. 1, comma 833).

Non solo: oltre all’esenzione di carattere generale, è stata introdotta una fattispecie agevolativa, rivolta che gli enti possono prevedere “per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: (…) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici” (art. 1, comma 832, lett. b).

  1. Altre specifiche risorse.

Si informa inoltre che la Legge di Bilancio 2020 prevede una serie di specifici finanziamenti ed erogazioni a favore di uno o più determinati Enti del Terzo Settore.

Ad esempio, sono state previste apposite autorizzazioni di spesa e contributi in favore di: “Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti” ONLUS (art. 1, comma 336); “F.I.S.H.” – Federazione Italiana per il superamento dell’handicap ONLUS (art. 1, comma 337); “A.N.G.L.A.T.” – Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (art. 1, comma 338); “Fondazione I Pomeriggi Musicali” di Milano (art. 1, comma 365); “Fondazione Ente Ville Vesuviane” (art. 1, comma 386); “Fondazione Luigi Einaudi” ONLUS di Roma (art. 1, comma 395); “Fondazione ANT Italia” ONLUS di Bologna (art. 1, comma 852).

Inoltre, si segnala l’istituzione di un fondo di 500.000,00 € per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni Italiane, da utilizzare nel corso dell’anno 2020. Il fondo e la relativa erogazione dei contributi sarà gestito dal comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (art. 1, comma 546).