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ADEGUAMENTI STATUTARI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020?

 

  1. Il quesito del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate un importante quesito giuridico: quali conseguenze potrebbero discendere, dal punto di vista fiscale, dal mancato adeguamento statutario di un ente iscritto ad uno tra i registri previsti dall’articolo 101, co. 2, CTS, entro l’attuale termine di scadenza fissato al prossimo 30 giugno 2020.

La questione, come noto, riguarda ODV, APS ed Enti in regime fiscale ONLUS, che siano già iscritti ai relativi registri e godano pertanto dei favori fiscali previsti dalle rispettive normative speciali.

Va ricordato a tal proposito che attraverso un emendamento inserito all’interno della Legge di conversione n. 58 del 2019, del “Decreto Crescita” (D.L. 34 del 2019), la previgente scadenza del 3 agosto 2019 era stata rinviata al 30 giugno 2020.

Sebbene sia prevedibile che oltre quella data gli enti non potranno più godere delle maggioranze semplificate per effettuare gli adeguamenti inderogabili o derogabili, previsti dalla riforma, residuavano ancora molti dubbi sulle altre conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto del termine.

 

  1. La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n° 89/E del 25 ottobre 2019, ha accolto in pieno l’interpretazione elastica della norma in commento già fatta propria dalla Circolare n. 13 del 31 maggio 2019a firma del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

La soluzione prescelta nella Circolare (già analizzata nella precedente newsletter dell’11 giugno 2019) era nel senso di non attribuire carattere perentorio all’allora termine del 3 agosto 2019.

Sulla base delle medesime considerazioni, l’Agenzia delle Entrate arriva dunque a sostenere che anche il vigente termine del 30 giugno 2020 non potrà considerarsi perentorio ai fini dell’adeguamento statutario.

Difatti, l’interpretazione sistematica dell’art. 101, comma 2, sulla scorta di quanto stabilito all’art. 54, CTS, porta ad affermare che solo in caso di “omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni” dal momento della richiesta effettuata dall’Ufficio del RUNTS, ne deriva “la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore”. Ed in ogni caso, viene espressamente previsto che “fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica” (art. 54, comma 4, CTS).

Alla luce del quadro normativo di riferimento, il Ministero prima, e l’Agenzia delle Entrate poi, hanno optato per un’interpretazione estensiva della disposizione sopra riportata, ricomprendendo nell’espressione “omessa trasmissione…dei documenti richiesti” anche il caso dello statuto non ancora adeguato alla nuova normativa.

In definitiva, quindi, per l’Agenzia delle Entrate:

  1. a) ogni ente iscritto nel registro previsto dalla legge11 agosto 1991, n. 266 (ODV) ovvero in quello previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS) può “continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”;
  2. b) ciascun ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS può “continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”.

Ovverosia, di certo soltanto dopo l’effettiva entrata in funzione del RUNTS, ed alla condizione che sia già intervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali contenute nella riforma.

Tale conclusione, peraltro, risulta confermata dall’articolo 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS.

Molto importante è anche il fatto che, per espresso impegno dell’Agenzia delle Entrate, le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella presente risoluzione in commento siano «puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti».