Approfondimenti

LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

  1. L’emanazione delle linee guida.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante Decreto 4 luglio 2019, pubblicato in G.U., 9 agosto 2019, n. 186, ha emanato le attese “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

Tale provvedimento, in conformità con quanto indicato dalla fonte legislativa ordinaria, è stato adottato previo parere favorevole sia del Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS), che della Cabina di Regia di  cui all’art. 97 CTS.

Si ricorda, inoltre, che il principio fornito dal legislatore era di tenere in particolare considerazione, nell’elaborazione di tali linee guida, la natura dell’attività esercitata e le dimensioni del soggetto destinatario.

  1. I soggetti destinatari dell’obbligo.

Il decreto attuativo è destinato ad essere applicato sia a determinati enti disciplinati dal CTS, sia a tutte le imprese sociali, anche qualora costituite in gruppi.

Per quest’ultime, difatti, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (CIS), prevede che ciascun impresa sociale, a prescindere dalle dimensioni, debba depositare presso il Registro delle Imprese di iscrizione, nonché pubblicare nel proprio sito  internet, il  bilancio sociale redatto in base a tali linee guida.

Viceversa, in base all’art. 14, comma 1, CTS, soltanto in capo agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) superiori ad 1 milione di euro insorge l’obbligo di depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché di pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto in base conformemente a tali linee guida.

Inoltre, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CTS, sono soggetti a tale obbligo anche tutti i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) “in  ragione della loro specificità e delle loro funzioni”.

Si precisa, comunque, che le linee guida trovano applicazione anche in tutti i casi in cui, pur se esenti dall’obbligo, determinati ETS scelgano volontariamente di redigere e pubblicare il proprio bilancio sociale.

Ad ogni modo, la condivisibile scelta del Ministero è stata nel senso di accorpare le disposizioni all’interno di un unico testo, “al fine di garantire la necessaria omogeneità delle suddette linee guida”.

  1. L’entrata in vigore dell’obbligo ed il regime transitorio.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto in commento, le linee guida “si applicano a partire dalla redazione  del  bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”.

Ciò significa che esse diverranno obbligatorie per la redazione del prossimo bilancio sociale. Motivo per cui, già a partire dal 1° gennaio 2020, tutti gli enti coinvolti dovranno prestare particolare attenzione ai dettami delle linee guida, al fine di non trovarsi completamente spiazzati all’atto di redigere, nel corso dell’anno 2021, il bilancio sociale riferito al 2020.

Viceversa, per l’anno solare in corso, resteranno in vigore le disposizioni già dettate in materia.

In particolare, per le imprese sociali si tratta del Decreto del Ministro della solidarietà sociale, 24 gennaio 2008, recante “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni  che esercitano l’impresa sociale, ai  sensi dell’art.  10, comma  2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.

Viceversa, per gli altri enti di terzo settore, si segnala l’opportunità di allinearsi con quanto risultante da un interessante lavoro pubblicato dall’Agenzia per il terzo settore nel corso dell’anno 2011, concernente proprio le “linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit”.

  1. I principi ispiratori delle linee guida.

È interessante focalizzare l’attenzione su taluni principi ispiratori delle linee guida, nonché sulla natura del bilancio sociale.

Anzitutto, va ricordato che il bilancio sociale in analisi non deve essere confuso con la relazione di missione, che insieme allo stato patrimoniale ed al rendiconto finanziario forma il “bilancio di esercizio” di cui all’art. 13 CTS, nel quale viceversa sono illustrate “le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

Difatti, lo scopo del bilancio sociale trascende rispetto all’effettiva analisi delle voci economiche, poiché esso assume il rango di “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da una organizzazione”.

Sotto questo punto di vista, le linee guida cercano di attribuire al bilancio sociale il ruolo di strumento di trasparenza ed accountability per “offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”.

Tra i soggetti potenzialmente destinatari del bilancio sociale ci sono in primis i membri, i lavoratori e gli amministratori interni all’ente, ma particolare interesse sarà senz’altro dimostrato anche dagli stakeholder e dalla collettività socialmente intesa.

D’altro canto, però, il bilancio sociale non deve nemmeno essere confuso con la valutazione di impatto sociale, che costituisce oggetto di specifiche linee guida, ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 6 giugno 2016, n. 106.

I principi generali da cui si dichiara di aver tratto le linee guida per la redazione del bilancio sociale costituiscono ormai ispirazione consolidata in dottrina. Essi si rintracciano nella rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, nonché autonomia di eventuali terze parti coinvolte.

  1. I punti salienti della disciplina.

Per ragioni logiche, le linee guida prescrivono di suddividere il bilancio sociale in plurime sezioni; qualora un ETS dovesse decidere di omettere la descrizione di una o più sezioni, dovrà farne espressa menzione nel bilancio, motivando la propria scelta.

L’articolazione è stata individuata come segue.

a) Nella parte introduttiva del bilancio sociale occorre esplicare la metodologia adottata per la sua redazione, gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati, nonché altre informazioni utili a comprenderne il processo e la metodologia.

b) Dovrà seguire una parte inerente le informazioni generali dell’ente, quali ad esempio la denominazione, il codice fiscale e la partita IVA, la sede principale ed eventuali sedi secondarie (ivi comprese le aree territoriali di operatività), la forma giuridica assunta nonché la sua qualificazione in base ai criteri dettati dal CTS. Inoltre, sarà necessario specificare la mission dell’ente ed il complesso delle attività di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 5 CTS, ovvero ex 2 CIS nel caso di imprese sociali. Infine, qualora siano svolte, si dovrà anche dare conto delle attività secondarie o strumentali, ovvero delle relazioni attivate con altri enti di terzo settore.

c) Dopodiché, sarà necessario esplicare nel dettaglio la struttura, il governo e l’amministrazione dell’ente, dando anche conto della mappatura di eventuali stakeholder e del loro coinvolgimento. Altresì, le imprese sociali sono “tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività” realizzate ai sensi dell’art. 11 CIS; da tale obbligo, ad ogni modo, sono espressamente esentate le imprese sociali costituite sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno costituito un ramo di impresa sociale.

d) A seguire, sarà la volta dell’illustrazione delle persone che operano per l’ente, andando a specificare il diverso titolo del rapporto (volontari, collaboratori o dipendenti), nonché la natura e l’entità dei loro compensi e rimborsi.

e) La sezione successiva del bilancio sociale dovrà riguardare gli obiettivi e le attività svolte. Ciò comporterà, di fatto, l’esposizione di informazioni quali-quantitative su obiettivi, attività, risultati ed effetti dell’azione, le quali potrebbero finire per rispecchiare quasi completamente la relazione di missione completa degli indicatori. Inoltre, per gli enti filantropici è richiesto anche il resoconto delle erogazioni effettuate, con l’indicazione dei singoli beneficiari se diversi dalle persone fisiche.

f) Di fondamentale importanza sarà poi la parte dedicata alla situazione economico-finanziaria, ove dovrà essere indicata: la provenienza e la destinazione delle risorse, suddividendo fra contributi pubblici e privati; la rendicontazione delle raccolte fondi, con specificazione della destinazione; la valutazione degli amministratori su rischi finanziari e criticità di gestione, comprensiva delle possibili soluzioni per mitigare gli effetti negativi.

g) La penultima sezione dovrà essere dedicata alle “altre informazioni”, tra cui debbono ricomprendersi ad esempio quelle sui contenziosi in essere, sugli impatti ambientali, sulla parità di genere, sulla lotta alla corruzione, nonché sulle questioni attinenti alla partecipazione sociale nel corso dell’anno. Peraltro, nel caso delle imprese sociali che operano nel settore sanitario o agricolo (e simili), “in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima  delle «altre informazioni», per trattare l’argomento con un maggior livello di approfondimento”.

h) L’ultima sezione dovrà essere dedicata alle informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo, comprensive delle modalità di svolgimento e degli esiti, nonché distinguendo in base alle diverse funzioni svolte dagli ETS e dalle imprese sociali.

  1. Il termine per il deposito del bilancio sociale.

Per tutti gli enti iscritti al RUNTS, ai sensi dell’art. 48, comma 3, CTS, il termine ultimo per il deposito del bilancio sociale, regolarmente redatto ed approvato, viene fissato al 30 giugno di ciascun anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il bilancio.

La stessa regola, in assenza di specifiche disposizioni, deve valere anche per le imprese sociali (arg. ex art. 1, comma 5, CIS). Ciò ad eccezione delle imprese sociali costituite ai sensi del Libro V del Codice Civile e per le quali vigono particolari disposizioni che consentono il deposito del bilancio di esercizio oltre il 30 giugno di ciascun anno: difatti, in tal caso e per semplificazione, la scadenza per il deposito del bilancio sociale coinciderà con quella prevista per il deposito del bilancio di esercizio.

Ovviamente, per tutti gli ETS il deposito dovrà avvenire presso il RUNTS; viceversa, le imprese sociali (o i gruppi di imprese sociali) dovranno effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese ove risultano iscritte.

A questo, come noto, dovrà anche accompagnarsi la diffusione dei bilanci sociali mediante pubblicazione sul sito web dell’ente o su appositi canali digitali.

Anche a fronte di tale ulteriore tappa del percorso della riforma, si auspica vivamente che il RUNTS, presso cui ogni ETS dovrà depositare il bilancio sociale, sia effettivamente attivo già nel corso del 2020.