Approfondimenti

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE (quarta parte)

Si conclude con il presente approfondimento la disamina dell’elenco di attività ad interesse generale che il Codice del Terzo Settore ha effettuato all’art. 5, comma 1.

In particolare, in questo quarto ed ultimo contributo sul tema saranno oggetto di approfondimento le attività generali contemplate nelle lettere da W a Z.

 

  1. L’elenco delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS (lettere W-Z)

Proseguendo ulteriormente il nostro percorso di approfondimento, saranno in questa sede oggetto di trattazione le seguenti attività, contemplate nelle lettere che vanno dalla W alla Z, che gli ETS debbono esercitare in via esclusiva o principale.

 

W) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché delle attività di interesse generale a norma del presente art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27, Legge n. 53 del 2000, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, Legge n. 244 del 2007.

La presente lettera comprende una vasta gamma di attività considerate dal CTS di interesse generale, che è bene ripercorrere con ordine logico.

Anzitutto, quanto all’attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, si ritiene che possano entrare nell’ambito di questa lettera tutte quelle attività divulgative di natura culturale che abbiano ad oggetto siffatti valori di rango costituzionale.

Del pari, valgono le considerazioni appena effettuate in merito alla promozione ed alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Va ricordato che la materia della tutela dei diritti del consumatore trova la sua principale disciplina all’interno del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

Inoltre, viene esplicitamente fatta rientrare all’interno del novero delle attività ad interesse generale quelle effettuate dalle c.d. “banche dei tempi”, la cui definizione si ritrova all’art. 27, Legge n. 53 del 2000.

In base a tale norma, le banche dei tempi sono delle associazioni costituite “per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse”.

Vista l’importanza sociale di queste associazioni, è stato altresì previsto che gli Enti Locali possono sostenere e promuovere la costituzione delle banche dei tempi. Altresì, gli stessi, “per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione”. Inoltre, è anche consentito che gli Enti Locali possono “aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale”, ma resta fermo che “tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali”.

Ciò chiarito, in relazione alle associazioni denominate banche dei tempi deve essere evidenziato che la loro possibilità di rientrare fra gli ETS potrebbe essere condizionata dal tipo di rapporto che sussiste fra i vari Enti Locali di riferimento.

Infatti, va ricordato che a prescindere dal tipo di attività svolta, non possono in via generale essere considerati ETS, fra l’altro, gli Enti “sottoposti a direzione e coordinamento o controllati” dalle Amministrazioni Pubbliche (v. art. 4 del CTS).

Dopodiché, oltre alle banche dei tempi, si estende la disciplina contenuta nel CTS, più in generale, anche a tutti quegli Enti che svolgano attività di promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Inoltre, vengono riconosciute attività ad interesse generale quelle poste in essere dai c.d. gruppi di acquisto solidale. A tal proposito, va peraltro rilevato che l’art. 1, comma 266, Legge n. 244 del 2007, definisce i gruppi di acquisto solidale quei “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita”.

Infine, va ricordato che il CTS comprende nel concetto di attività ad interesse generale anche quella finalizzata alla promozione di una o più attività che, appunto, siano già state considerate dal presente art. 5 di interesse generale.

X) Cura di procedure di adozione internazionale.

Si segnala a tal proposito che la disciplina dell’adozione di minori stranieri trova disciplina agli artt. 29 ss. della Legge n. 184 del 1983.

Y) Protezione civile.

A tal proposito, si segnala che l’originaria Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile è avvenuta tramite Legge n. 225 del 1992.

Dopodiché, il CTS ha previsto espressamente agli artt. 4, comma 2, e 32, comma 4, che la disciplina dei soggetti operanti nel settore della protezione civile fosse regolata da un’apposita normativa.

Il riferimento effettuato dal CTS deve essere ricollegato alla Legge Delega n. 30 del 2017, per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, la quale è stata attuata, dopo l’entrata in vigore del CTS, grazie all’emanazione del D.lgs. n. 1 del 2018 (c.d. Codice della protezione civile).

Z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Altrettanto lodevole è la presente attività, considerata di interesse generale, ma che non trova specifici addentellati normativi.

Ad ogni modo, data la particolare utilità sociale di queste attività, potrebbe essere ragionevole ritenere che ricadano all’interno di questo ambito anche tutte quelle attività antecedenti o successive, purché strumentali ad ottenere la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A riprova del grande valore che il legislatore ha riconosciuto a questo tema, si segnala che in data 29 novembre 2017 è stato firmato dal sottosegretario di Stato al Lavoro, il primo protocollo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), l’Agenzia del Demanio e l’Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI), al fine di prevedere una modalità di destinazione agli ETS, fra l’altro, de beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal CTS.

A tal fine gli ETS dovranno predisporre progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all’incentivazione di iniziative di legalità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Dopodiché, gli stessi potranno usufruire del c.d. ‘Social bonus’, un’altra grande novità introdotta dalla riforma (a cui verrà dedicato un apposito approfondimento).

  1. La possibilità di aggiornamento

Va precisato, infine, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, CTS, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché degli altri principi ispiratori del Codice del Terzo Settore, l’elenco delle attività di interesse generale potranno essere ulteriormente aggiornate, mediante l’adozione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, nonché acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Queste ultime, in particolare, si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del Decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato.

Peraltro, va segnalato che in sede di modifica del CTS, avvenuta tramite D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, come si è avuto già modo di vedere il legislatore si è avvalso di tale facoltà, inserendo fra le attività di interesse generale, nell’ambito della lett. E, anche quelle rivolte alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.