Tra le innovative previsioni inserite nel Codice del Terzo settore (D.lgs. 117 del 2017) spicca l’istituzione del c.d. social bonus, previsto per la precisione all’art. 81. Nel corso di questo approfondimento, dunque, verranno fornite indicazioni in merito alla natura dell’agevolazione ed alle sue principali caratteristiche.
- In cosa consiste il social bonus
Questa importante agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, ovvero pari al 50% quando le suddette erogazioni siano state effettuate da Enti o altre società.
Mediante questa previsione, dunque, si tende ad incentivare di molto l’erogazione di somme in favore di Enti del Terzo Settore.
Ad ogni modo, vige un limite generale per la determinazione del credito d’imposta, che non può superare il 15% del reddito imponibile annuale dichiarato dalle persone fisiche o dagli Enti non commerciali, ovvero del 5 per mille del reddito d’impresa dichiarato annualmente dagli enti commerciali.
In concreto, il credito d’imposta viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.lgs. n. 241 del 199, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Naturalmente, questa previsione di assoluto favore inibisce l’applicazione di ulteriori norme di favore: per tali ragioni, la medesima somma erogata non potrà essere altresì portata in detrazione o in deduzione da parte del contribuente.
- I presupposti del social bonus
Il credito d’imposta, così come determinato al punto precedente, è stato previsto in favore di tutti quei soggetti, fisici o giuridici, che effettuino erogazioni nei confronti di Enti del Terzo Settore (ETS), purché quest’ultimi abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati, ovvero di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e risultino perciò assegnatari dei suddetti beni.
Inoltre, il social bonus è riconosciuto alla condizione che i locali e gli altri beni assegnati agli ETS vengano da essi esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste all’art. 5 del CTS.
L’impatto di questa previsione, dunque, potrebbe essere assai utile per dare “nuova vita” a tutti gli immobili inutilizzati: si pensi infatti che soltanto quelli di proprietà dello Stato possono essere stimati in circa un migliaio, per una superficie complessiva di oltre 600mila metri quadrati.
- Il percorso di attuazione del social bonus
Per la piena entrata in funzione del social bonus previsto dall’art. 81 CTS bisognerà attendere un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed il Ministro delle Attività Culturali e del Turismo.
In detto provvedimento, difatti, dovranno essere individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste, ed altresì dovranno essere specificate le procedure per la modalità di presentazione ed approvazione dei progetti di recupero.
Ad ogni modo, va segnalato che il 28 novembre 2017 è stato compiuto un primo passo verso l’attuazione della previsione, consistente nella firma del protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), l’Agenzia del demanio e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), per consentire la destinazione, a favore degli ETS che ne facciano richiesta, dei beni immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 CTS.
- Gli obblighi degli ETS coinvolti
L’art. 81 CTS stabilisce infine quelli che sono gli obblighi in capo agli ETS che risultino beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di conservazione e recupero dei beni a loro assegnati.
A tal proposito, viene stabilito che essi debbano comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare delle erogazioni ricevute in quel determinato periodo (pari a tre mesi).
Inoltre, gli ETS beneficiari dovranno pubblicare sul proprio sito web istituzionale, in una pagina appositamente dedicata e facilmente individuabile, l’ammontare delle erogazioni e la loro destinazione.
Le medesime informazioni concernenti l’ammontare delle erogazioni in favore degli ETS e la loro destinazione dovranno essere inserite in un apposito portale, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In detto portale, inoltre, dovranno risultare informazioni – associate ad ogni ETS beneficiario – inerenti lo stato di conservazione del bene assegnato, gli interventi di riqualificazione o di ristrutturazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per ogni annualità, nonché il tipo di attività di interesse generale ivi fruibile.
Peraltro, allo stato non risulta ancora chiaro se i contenuti del portale gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali debbano essere aggiornati direttamente a cura degli ETS, o se ciò possa avvenire per il tramite di appositi funzionari, i quali dovranno ricevere periodiche informazioni a tal riguardo dagli ETS.