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IL RADDOPPIO DELL’IRES PER GLI ENTI NON PROFIT

Scopo del presente contributo sarà quello di fornire informazioni su una questione assai dibattuta in questi giorni, ovverosia il c.d. raddoppio dell’IRES per gli Enti non profit previsto nella Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018). Dopo aver analizzato l’attuale stato dell’arte, si darà conto dei possibili scenari che potrebbero a breve intervenire.

 

 

  1. Il raddoppio dell’IRES per gli Enti non profit previsto dalla Legge di bilancio 2019.

In questi giorni sta facendo molto scalpore la previsione contenuta nella c.d. Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018), che ha la conseguenza di raddoppiare la tassazione dei redditi generati dalle assoc

iazioni appartenenti al mondo del terzo settore.

Vediamo anzitutto in concreto come è stato possibile giungere a queste spiacevoli conclusioni.

L’art. 1, comma 51, della Legge n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) dispone in modo perentorio che “l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato”.

Dunque, allo stato non è più in vigore quella disposizione che consentiva la nota riduzione, per la metà, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche che svolgevano le proprie attività all’interno del settore non profit.

Per la precisione, stabiliva infatti l’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 che “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica”.

Viceversa, a seguito dell’intervenuta abrogazione di questa normativa di favore, la tassazione dei redditi ai fini IRES raddoppierà rispetto all’attuale 12%, fino ad arrivare al 24%.

Il pregiudizio sarà assai percepibile, in quanto il raddoppio della tassazione verrà applicato indistintamente a tutti gli Enti, compresi anche quelli che decideranno di divenire veri e propri ETS in base alla recente riforma del Terzo Settore; e ciò fin quando non entreranno effettivamente in vigore le novità fiscali specificamente riservate ad essi da parte del Codice del Terzo Settore. Novità che, lo si ricorda, entreranno in vigore soltanto l’anno solare successivo rispetto al provvedimento autorizzativo della Commissione Europea, del quale si è ancora in attesa, e comunque non prima dell’effettivo funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad oggi un miraggio.

In base alla recentissima abrogazione, dunque, tutti gli Enti che ambiscono a divenire quanto prima ETS dovranno sopportare il peso del raddoppio della tassazione, perlomeno fino a quando la riforma fiscale contenuta nel CTS non entrerà definitivamente in vigore.

  1. L’effetto di queste novità sugli Enti Ecclesiastici.

Come si può constatare, poi, l’abrogazione delle disposizioni di favore contenute nell’art. 6, D.P.R. n. 601 del 1973 coinvolge tutti gli Enti Ecclesiastici dotati di personalità giuridica in Italia, poiché tali disposizioni di favore si applicavano direttamente anche nei loro confronti.

Difatti, ai sensi dell’art. 7, Legge n. 121 del 1985, le loro finalità sono per legge equiparate, quanto agli effetti tributari, a quelle degli Enti di beneficienza ed istruzione, espressamente contemplati nella lett. c, dell’art. 6, D.P.R. 601/1973.

Ma non solo: sempre con riferimento agli Enti Ecclesiastici sembra proprio che il pregiudizio determinato dalla recentissima Legge di Bilancio sia addirittura duplice.

Difatti, non viene soltanto colpito il sistema di tassazione degli Enti Ecclesiastici in quanto tali, ma viene di fatto modificata anche l’imposizione fiscale di tutte quelle attività che verranno svolte dai suddetti Enti nell’ambito del settore non profit.

Difatti, sempre nel medesimo art. 6, DP.R. 601/1973 (ad oggi abrogato), così come modificato dal CTS, veniva espressamente previsto che “ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo”.

Questa espressione, seppure ad una prima lettura molto tecnica, avrebbe comportato nella sostanza numerosi benefici per gli Enti Ecclesiastici che avessero deciso, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 117/2017, di dotarsi di un apposito regolamento e divenire così destinatari in parte qua delle disposizioni contenute nel CTS. Nello specifico, era stato infatti previsto un dimezzamento dell’IRES in favore degli Enti Ecclesiastici operanti nel terzo settore (mediante creazione di apposito RAMO), anche relativamente ai redditi derivanti dall’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale contemplate all’art. 5 CTS.

In definitiva, dunque, la manovra penalizza due volte gli Enti Ecclesiastici: sotto un primo profilo, perdono le agevolazioni IRES nel periodo transitorio, prima cioè dell’eventuale ingresso nel RUNTS; sotto un secondo profilo, poi, perdono anche le agevolazioni di cui avrebbero goduto dopo l’effettiva entrata in vigore della normativa fiscale contenuta in detta riforma, consistente nel dimezzamento dell’imposta IRES per le attività diverse da quelle istituzionali e di interesse generale.

 

  1. I possibili nuovi scenari e le aspettative per il futuro.

Il raddoppio della tassazione degli Enti non profit ha suscitato fin da subito enorme scalpore, e non sono mancate pesanti nonché trasversali critiche.

La questione ha dunque avuto un forte impatto mediatico, ed ha portato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dichiarare che questa disposizione sarà verosimilmente rivista.

A ciò si aggiunga che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del consueto discorso di fine anno 2018, ha dedicato un’espressa allusione a queste tematiche, ammonendo che “vanno evitate tasse sulla bontà”.

Per tali ragioni, è auspicabile che il Legislatore metta immediatamente mano su tale disposizione al fine di eliminare tutti i pregiudizi che la stessa è in grado di creare.

A tal proposito, si segnala che risulta essere convocato per il prossimo 10 gennaio 2019 un incontro fra gli esponenti del Governo ed i rappresentanti del Terzo settore, al fine di discutere insieme possibili modifiche al regime fiscale attualmente in vigore.

Seguiremo dunque gli sviluppi di questo auspicato cambio di rotta, dandone pronta informazione nelle prossime edizioni della presente newsletter