Con il presente contributo verranno forniti aggiornamenti su una questione recente ed assai dibattuta, ovverosia il c.d. raddoppio dell’IRES per gli Enti non profit previsto nella Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). Finalmente, dopo accesi dibattiti e polemiche, con il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019), è stato abolito il temuto raddoppio immediato dell’IRES per tutti gli Enti non profit. Ebbene, la notizia è ora ufficiale, poiché detta Legge di conversione è stata pubblicata in data 12 febbraio 2019 al n. 36 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il raddoppio dell’IRES per gli Enti non profit previsto dalla Legge di bilancio 2019.
Come è stato fatto presente nella precedente edizione della newsletter sul tema, aveva fatto molto scalpore la previsione contenuta nella c.d. Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018), che aveva conseguito il pregiudizievole effetto di raddoppiare in via immediata la tassazione dei redditi generati dalle associazioni appartenenti al mondo del terzo settore.
Difatti, l’ormai noto alle cronache art. 1, comma 51, della Legge n. 145 del 2018 disponeva che “l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato”.
Come era già stato fatto notare, poi, l’abrogazione delle disposizioni di favore contenute nell’art. 6, D.P.R. n. 601 del 1973 coinvolgeva anche tutti gli Enti Ecclesiastici dotati di personalità giuridica in Italia, poiché tali disposizioni di favore si applicavano direttamente nei loro confronti ai sensi dell’art. 7, Legge n. 121 del 1985.
- Il D.L. Semplificazioni ed il dietro front sul raddoppio immediato dell’IRES per gli Enti non profit.
Il raddoppio della tassazione degli Enti non profit aveva suscitato fin da subito enorme scalpore, e non sono mancate pesanti nonché trasversali critiche.
La questione, di forte impatto mediatico, aveva portato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dichiarare la necessità di abolire la discussa disposizione.
A ciò si aggiunga che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del consueto discorso di fine anno 2018, aveva criticato questa scelta legislativa, ammonendo che “vanno evitate tasse sulla bontà”.
Per tali ragioni, il Legislatore, facendo seguito alle iniziali dichiarazioni di intenti, ha finalmente abolito in via ufficiale e definitiva tale disposizione, al fine di eliminare tutti i pregiudizi che la stessa è in grado di creare.
La norma che ha l’effetto di cancellare nell’immediato le conseguenze pregiudizievoli scatenatesi con la Legge di Bilancio 2018 è contenuta nel c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135 del 2019, così come convertito definitivamente dalla Legge n. 12 del 2019), e per la precisione all’interno dell’art. 1, comma 8 bis, lettera b), il quale ha sostituito il comma 52 della Legge di Bilancio 2018 nel modo seguente: “La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis”.
Per completezza, riportiamo dunque il testo del successivo comma 52 bis, che del pari è stato inserito nella Legge di Bilancio 2018 attraverso il medesimo D.L. Semplificazioni: “con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
Dette disposizioni sono ufficialmente entrate in vigore tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 febbraio 2019, al n. 36.
- Il nuovo scenario giuridico emergente in tema di IRES per gli Enti non profit.
Dopo aver dato atto della disciplina giuridica attualmente vigente, occorre chiarire cosa abbia concretamente stabilito il legislatore in materia di IRES per gli Enti non profit.
Anzitutto, così come auspicato dall’intero mondo del terzo settore, l’intervenuta novella legislativa ha avuto il principale effetto di cancellare il raddoppio immediato dell’IRES per tutti gli Enti oggi operanti nel mondo del terzo settore.
Ma a ben vedere, il legislatore non ha espressamente abrogato la precedente disposizione che aveva previsto il raddoppio dell’IRES, bensì, semplicemente, ha previsto che essa entrerà in vigore soltanto dopo che “successivi provvedimenti legislativi” individuino “misure di favore” nei confronti “dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà” e compatibilmente “con il diritto dell’Unione europea”.
Il riferimento è principalmente rivolto alla nuova disciplina fiscale di favore riservata a tutti gli Enti che decideranno di divenire ETS in base al Codice del Terzo Settore (CTS); disciplina fiscale che, però, ad oggi ancora risulta per la gran parte sospesa in attesa che giunga l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Nei fatti, quindi, può essere solamente affermato con certezza che – confidando nella definitiva entrata in vigore della normativa fiscale del CTS – il temuto aumento dell’IRES non coinvolgerà gli ETS iscritti nel RUNTS, poiché essi risulteranno destinatari delle specifiche misure fiscali di favore contenute nel suddetto Codice del Terzo Settore.
Il problema, ad ogni modo, rimane latente con riferimento a tutti i restanti Enti che, per qualsiasi ragione, non abbiano deciso di divenire ETS, e, dunque, non siano destinatari della normativa di favore contenuta nel CTS. Per essi, il raddoppio dell’IRES rimane provvisoriamente congelato, ma sono numerose le incognite per il futuro.
Certo è che questa specifica previsione normativa sembra avere l’intento di stimolare ancor di più gli attuali Enti non profit a divenire veri e propri ETS.