Approfondimenti

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI (prima parte)

La circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, recante oggetto “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari“, fornisce chiarimenti utili per ODV, APS ed ONLUS che vogliano divenire ETS, in quanto contiene importanti precisazioni per un corretto esercizio del potere di adeguamento statutario, al fine di armonizzare le regole della vita associativa con le nuove prescrizioni del CTS. In questa prima parte dell’approfondimento, verranno affrontati i seguenti temi: l’oggetto ed i destinatari della circolare, il termine previsto per l’adeguamento statutario, nonché le diverse maggioranze richieste per suddette modifiche. Nel successivo approfondimento verranno invece specificamente illustrate le indicazioni contenute in suddetta circolare, al fine di comprendere quali, fra le modifiche, sono obbligatorie, e quali, viceversa, sono facoltative.

 

  1. L’oggetto ed i destinatari della Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.

Con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, recante oggetto “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari”, a firma del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, vengono forniti chiarimenti utili per un corretto adeguamento statutario, necessario affinché gli attuali Enti non profit possano divenire, in base al nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), veri e propri Enti del Terzo Settore (ETS).

Nella circolare si fa esplicito riferimento alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed alle ONLUS, iscritte nei relativi registri.

Va segnalato inoltre che questa circolare si pone in linea di continuità rispetto alle prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017 (già oggetto di approfondimento mediante apposita newsletter) e con i successivi orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle ONLUS, che nella sostanza hanno confermato il quadro delineato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Difatti, con particolare riferimento alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina a loro destinata rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali del titolo X del CTS, in coerenza con l’interpretazione autentica data all’articolo 104, commi 1 e 2, CTS, ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del CTS continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico (anche questo tema ha costituito oggetto di apposita newsletter).

Ciò significa che la facoltà di adeguamento statutario alle nuove disposizioni, e dunque il contenuto stesso della Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, riguarda esclusivamente gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del CTS (entro, dunque, il 2 agosto 2017).

Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017, sono tenuti a conformarsi fin dall’inizio alle regole del CTS, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Ricordiamo soltanto, a quest’ultimo proposito, che stando alla suddetta nota n. 12604 del 29 dicembre 2017, “non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del Registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

 

  1. Il termine entro cui occorre adeguare gli statuti.

L’adeguamento statutario di tutti gli Enti che vorranno divenire ETS rappresenta un passaggio fondamentale, e dovrà avvenire in linea con le nuove prescrizioni normative.

Tale obbligo è stato specificamente previsto all’art. 101, comma 2, del CTS (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), così come da ultimo modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n.105 (il quale contiene disposizioni integrative e correttive del CTS).

Di seguito, riportiamo il vigente testo dell’art. 101, comma 2, CTS “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Come si può notare, dunque, rispetto all’originaria previsione è stato innalzato da 18 a 24 mesi il termine entro il quale gli Enti interessati devono apportare le modifiche statutarie richieste per l’applicazione della disciplina contenuta nel CTS.

 Ne deriva che, siccome il CTS è entrato in vigore il 3 agosto 2017, il potere di modifica degli statuti dovrà essere esercitato entro il 3 agosto 2019.

Pertanto, ciò significa anche che, con particolare riferimento alle ONLUS, l’onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto purché entro il termine del 3 agosto 2019 vengano deliberate le relative modifiche, anche se la loro efficacia si produrrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Va infine segnalato, per dovere di informazione, che nell’allegato 1 della Circolare ministeriale in commento risulta comparire il diverso termine del 2 agosto 2019. È chiaro comunque che il termine previsto per legge, ovverosia ventiquattro mesi dal momento di entrata in vigore del CTS, corrisponda invero al 3 agosto 2019.

 

  1. Le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Nel medesimo art. 101, comma 2, CTS, sopra riportato, viene consentita, esclusivamente per ODV, APS e ONLUS già iscritte nei relativi registri, la possibilità – entro certi limiti – di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie dell’assemblea.

Anzitutto, ciò significa che gli altri Enti non iscritti ai suddetti registri, se intendono adeguare gli statuti al fine di ottenere l’iscrizione e divenire così destinatari della disciplina del CTS, dovranno in ogni caso applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti, senza poter beneficiare delle maggioranze semplificate dell’art. 101.

Peraltro, le regole da ultimo citate, assai più restrittive, si applicheranno anche a tutte le ODV, APS ed ONLUS iscritte, qualora esse NON procedano alle modifiche statutarie entro la scadenza del 3 agosto 2019.

 In secondo luogo, è stato precisato quali sono i “limiti” entro cui è possibile, per gli Enti destinatari della norma, modificare gli statuti con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

Ebbene, le maggioranze semplificate previste dall’art. 101, comma 2, CTS, operano limitatamente alle modifiche statutarie che consentono agli Enti di adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CTS, oppure per quelle con cui vengono introdotte clausole che escludono l’applicazione di talune disposizioni del CTS che siano definite dal legislatore come espressamente derogabili.

Così operando, il legislatore ha quindi vietato che, con le minori garanzie offerte dalla delibera dell’assemblea ordinaria, possano essere effettuate modifiche statutarie che la nuova normativa, in realtà, non impone né prevede.

Inoltre, è stato precisato nella Circolare che per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all’organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum.

Inoltre, fino all’istituzione del RUNTS (ed alla conseguente possibilità di applicare l’art. 22, CTS) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l’approvazione dell’autorità pubblica competente che tiene il Registro, in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000 (a seconda delle ipotesi, prefetture, regioni o province autonome), ferma restando, inoltre, la necessità di effettuare suddette modifiche mediante atto pubblico.

Per capire l’importanza della semplificazione, riportiamo in estratto il testo dell’art. 21 del Codice Civile, per il quale, mentre le ordinarie “deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati”, ed in seconda convocazione “la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti”, quelle con le quali – in via straordinaria – si intende “modificare l’atto costitutivo e lo statuto”, necessitano, in assenza di specifiche regole diverse contenute negli statuti di ogni Ente, della “presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

 

  1. Le modifiche statutarie previste dall’articolo 101 comma 2, CTS.

Nel successivo approfondimento proseguirà l’analisi della Circolare ministeriale, ed in particolare verrà dato conto di tutte le modifiche statutarie che si renderanno, a seconda dei casi, necessarie oppure facoltative al fine di divenire ETS ed ottenere in tal modo l’applicazione delle norme contenute nel nuovo CTS.