Con questo primo breve approfondimento si intende portare l’attenzione di tutti gli operatori interessati dalla recente riforma del Terzo Settore sul contenuto generale del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. “Codice del Terzo Settore”.
Seguiranno nel tempo ulteriori notizie ed approfondimenti con cui verranno analizzati, in modo chiaro e conciso, i più importanti aspetti innovativi della riforma, al fine di semplificare quanto più possibile l’articolata vita organizzativa di tutti i soggetti che intendano diventare “Enti del Terzo Settore” ai sensi della nuova riforma.
1. Come si arriva all’emanazione del Codice del Terzo Settore
Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, già passato alla storia come “Codice del Terzo Settore” costituisce una fondamentale tappa del complessivo processo di attuazione della delega conferita al Governo con Legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
L’esigenza di racchiudere entro un unico corpo normativo la complessiva disciplina di questo variegato fenomeno dell’ordinamento giuridico nasce in risposta ad una legislazione speciale e contingente che, negli anni, aveva finito per frammentare la normativa applicabile ai vari Enti operanti nel settore non profit.
Viceversa, l’intento del nuovo Codice è proprio quello di riordinare, revisionare ed uniformare, per quanto possibile, la disciplina civilistica, amministrativa, fiscale e tributaria relativa a tutti quei soggetti che vengono definiti dalla riforma quali “Enti del Terzo Settore”.
- La struttura generale del Codice del Terzo Settore (CTS)
Il D.lgs. n. 117 del 2017 si compone di 104 articoli, suddivisi in dodici Titoli.
Il Titolo I (artt. 1-3) reca disposizioni di carattere generale sull’intento della riforma, avuto riguardo dell’importanza del Terzo Settore per l’ordinamento giuridico italiano.
Nel Titolo II (artt. 4-16) vengono dettate norme generali relative agli Enti del Terzo Settore.
Il Titolo III (artt. 17-19) prevede talune disposizioni specifiche in materia di attività di volontariato.
All’interno del Titolo IV (artt. 20-31) vengono generalmente disciplinate, in termini di innovazione e discontinuità rispetto al passato, le regole e le modalità di svolgimento della vita organizzativa delle associazioni e delle fondazioni che vogliano divenire “Enti del Terzo Settore” (ad esempio il necessario adeguamento dello statuto ai nuovi criteri normativi).
Mediante il Titolo V (artt. 32-44) vengono disciplinate più nello specifico talune tipologie “tipiche” di Enti del Terzo Settore, ovverosia le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti Filantropici, le Reti Associative e le Società di Mutuo Soccorso. Viceversa, per la disciplina dell’Impresa Sociale viene effettuato un rimando all’apposito Codice, anch’esso emanato in attuazione della Riforma (D.lgs. n. 112 del 2017).
Il Titolo VI (artt. 45-54) si occupa di istituire e disciplinare il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovverosia quel registro unico che sostituirà tutti i registri finora previsti da speciali disposizioni di legge. Si segnala fin d’ora che l’iscrizione al suddetto registro viene considerata condizione imprescindibile per essere considerati “Enti del Terzo Settore”.
Il Titolo VII (artt. 55-57) reca la disciplina relativa ai rapporti fra Enti del Terzo Settore ed Enti Pubblici.
All’interno del Titolo VIII (artt. 58-76) vengono inoltre dettate innovative disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli Enti del Terzo Settore, prevedendo fra l’altro l’istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, una disciplina revisionata per i Centri di Servizio per il Volontariato, nonché norme in materia di risorse finanziarie destinate a siffatti Enti.
Il Titolo IX (artt. 77-78), seppur formato da due soli articoli, reca disposizioni assai importanti in materia di titoli di solidarietà degli Enti del Terzo Settore ed altre forme di finanza sociale.
Il corposo Titolo X (artt. 79-89), anch’esso di fondamentale importanza e con impatto assai innovativo rispetto al passato, contiene la disciplina del regime fiscale degli Enti del Terzo Settore.
Il Titolo XI (artt. 90-97), poi, detta disposizioni in materia di controllo e coordinamento, per una quanto più possibile – oltreché auspicabile – attuazione organica ed omogenea delle numerose novità introdotte.
Infine, il Titolo XII (artt. 98-104), mediante apposite disposizioni transitorie e finali fra loro coordinate, effettua le dovute abrogazioni della normativa pregressa e detta le regole per la progressiva entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- L’impatto della riforma e le numerose questioni aperte
Per comprendere fino in fondo il travolgente impatto della riforma, sembra opportuno riportare alcuni “numeri di riferimento”, forniti dall’ISTAT nel censimento effettuato nel 2011: ivi si evince che sono oltre trecentomila le organizzazioni operanti nel terzo settore attive in Italia. Di esse, il 66% assume la veste di associazione non riconosciuta, il 22,7% quella di associazione riconosciuta, ed il rimanente 10% adotta altre forme.
Peraltro, stando alle prime indicazioni fornite dal medesimo Istituto a seguito del nuovo censimento 2015, gli Enti non profit risultano essere saliti a 336.275, con un incremento dell’11,6% in soli 4 anni.
Appare dunque evidente che l’impatto della riforma sarà travolgente, e non potrà che essere assorbito gradualmente da tutte le realtà associative ad oggi esistenti che vogliano trasformarsi in Enti del Terzo Settore in base alle nuove regole imposte dalla riforma.
Peraltro, lo stesso legislatore ha previsto che le modifiche introdotte, nonché i nuovi istituti e gli organismi creati, entreranno in funzione gradualmente, necessitando questo nuovo Codice di numerosi provvedimenti per essere integralmente attuato.
In complesso, è stato stimato che per realizzare appieno le finalità espresse nel Codice del Terzo Settore siano necessari 26 decreti attuativi; e fra essi, solamente sette provvedimenti sono già stati ad oggi adottati.
Ciò, ad ogni modo, non toglie che talune importanti regole siano già perfettamente applicabili a tutti gli Enti che ad oggi operano nel Terzo Settore.
Le questioni problematiche, pertanto, saranno molteplici ed accompagneranno tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella riforma.
Dunque, volendo sintetizzare i piani di riflessione:
a) appare indispensabile capire quali norme possano trovare fin da subito piena applicazione, e quali altre, invece, necessitino ancora di tempo per poter essere effettivamente applicate;
b) risulta necessario conoscere e comprendere come adeguare la propria attività e vita associativa nel rispetto delle novità legislative già in vigore.
A ciò si aggiunga che, come tutte le grandi riforme, anche il nuovo Codice potrebbe essere oggetto, in un futuro prossimo, di talune modifiche o aggiustamenti, anche in base all’esito della prima fase di esperienza applicativa della riforma. Si ricorda peraltro che è stato stabilito un tempo massimo per l’adozione dei decreti correttivi del Codice del Terzo Settore, il quale scadrà il prossimo 2 agosto 2018.