La circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, recante oggetto “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari“, fornisce chiarimenti utili per ODV, APS ed ONLUS che vogliano divenire ETS, in quanto contiene importanti precisazioni per un corretto esercizio del potere di adeguamento statutario, al fine di armonizzare le regole della vita associativa con le nuove prescrizioni del CTS. Nella prima parte dell’approfondimento (newsletter n. 19 del 7 febbraio 2019) erano stati analizzati l’oggetto ed i destinatari della circolare, il termine al momento previsto per l’adeguamento statutario, nonché le diverse maggioranze richieste per suddette modifiche. In questa seconda parte dell’approfondimento l’attenzione verrà concentrata sulle varie tipologie di adeguamento richieste dalla normativa, analizzando in particolare i principali adempimenti obbligatori che gli Enti dovranno effettuare per restare all’interno del mondo del Terzo Settore.
- Premessa.
Con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, recante oggetto “Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari”, a firma del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, vengono forniti chiarimenti utili per uncorretto adeguamento statutario entro il termine del 3 agosto, necessario affinché gli attuali Enti non profit possano divenire, in base al nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), veri e propri Enti del Terzo Settore (ETS).
Nella circolare si fa esplicito riferimento alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed agli altri Enti ONLUS, iscritti nei relativi registri.
Come già chiarito nella precedente edizione della newsletter, l’adeguamento statutario riguarda esclusivamente quegli Enti costituiti prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS). Viceversa, tutti gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi fin dall’inizio alle regole del CTS, purché applicabili in via diretta ed immediata.
In particolare, per un corretta modifica degli statuti, gli Enti dovranno prestare molta attenzione al tipo di adeguamento che vorranno porre in essere.
Difatti, il CTS prevede numerose novità, ma fra esse soltanto alcune sono previste come obbligatorie per restare nel mondo del terzo settore, godendo così dei relativi benefici.
Di questi importanti temi si occupa la circolare in commento, che tripartisce la tipologia di adeguamento statutario nelle seguenti categorie:
a) adeguamenti inderogabili
b) adeguamenti derogabili
c) adeguamenti facoltativi
Gli adeguamenti inderogabili dello statuto fanno riferimento a quelle modifiche che l’Ente è obbligato ad effettuare per armonizzare le regole della vita associativa con quanto stabilito nel CTS, altrimenti la conseguenza sarà l’impossibilità di essere considerati ETS.
Ovviamente, qualora lo statuto dell’Ente preveda già espressamente una o più regole imposte in via obbligatoria dal CTS, non dovrà procedere per quella parte specifica a modificare lo statuto.
Discorso diverso vale per gli adeguamenti derogabili, poiché in questo caso il ragionamento che l’Ente deve effettuare in sede di modifica statutaria è invertito.
Difatti, il tema dell’adeguamento derogabile coinvolge tutte quelle disposizioni del CTS che si applicano direttamente agli Enti del Terzo Settore se non è disposto diversamente nell’atto costitutivo o nello statuto (in caso di contrasto fra i due, prevale quanto stabilito nello statuto – v. art. 21 CTS).
Dunque, in relazione a queste regole, se l’Ente rimane inerte non sarà per questo motivo escluso dall’applicazione della disciplina riservata al Terzo Settore.
Ad ogni modo, il CTS offre la possibilità agli Enti di prevedere espressamente, in sede di modifica dello statuto, l’applicazione di regole diverse rispetto a quanto previsto per legge, ma pur sempre in armonia con i principi e le regole dettate dalla riforma del Terzo Settore.
Si ricorda inoltre che, con riferimento a queste due tipologie di adeguamento, l’esercizio del potere di adeguamento statutario, qualora esercitato entro il termine del 3 agosto 2019, comporterà grandi benefici dal punto di vista delle maggioranze richieste.
Difatti, l’art. 101, comma 2, CTS prevede che gli Enti coinvolti possano beneficiare delle maggioranze semplificate previste per le delibere ordinarie dell’assemblea (ove ovviamente l’Ente preveda al suo interno l’organo assembleare).
Il terzo ed ultimo tipo di adeguamento, di tipo meramente facoltativo, coinvolge tutte previsioni del CTS che non sono né considerate obbligatorie per poter accedere alla disciplina del Terzo Settore, né tanto meno si applicano direttamente all’Ente per legge. Si tratta, difatti, di previsioni costituenti mere opportunità di sviluppo per l’Ente che intenda recepirle nel proprio statuto.
In definitiva, l’Ente, purché si sia comunque conformato alle altre regole inderogabili del CTS, per divenire ETS non ha l’obbligo di recepire questo tipo di previsioni nello statuto; ad ogni modo, l’opportunità di inserire queste regole nella propria vita organizzativa potrebbe incidere sulla prospettiva di crescita -interna ed esterna – dell’Ente all’interno del mondo del Terzo Settore.
Va però precisato che questo tipo di adeguamento statutario non beneficia delle maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria, nemmeno qualora la modifica venga effettuata entro il 3 agosto 2019.
- Le modifiche statutarie inderogabili.
Dopo aver chiarito nella premessa le varie tipologie di adeguamento statutario previsto dalla riforma, iniziamo ad analizzare i singoli adempimenti che vengono obbligatoriamente richiesti agli Enti, al fine di poter divenire ETS (purché vengano rispettate anche tutte le altre condizioni imposte dalla riforma).
Anzitutto, nello statuto occorre espressamente indicare che l’Ente esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra quelle individuate nell’elenco contenuto nell’articolo 5 CTS.
A tal proposito, l’ODV (organizzazione di volontariato) deve anche obbligatoriamente indicare che dette attività saranno svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32 CTS).
Difatti, è possibile che l’ODV preveda già la possibilità di associare al suo interno altre ODV, oppure Enti di tipo diverso; ma in tal caso, è fatto obbligo di specificare che il numero degli altri Enti associati non dovrà mai superare il 50% delle ODV presenti (v. ancora art. 32 CTS).
Altra regola specifica è stata prevista per l’APS (associazione di promozione sociale), in quanto il CTS prescrive espressamente all’art. 35 che essa deve rispettare il principio di uguaglianza e non discriminazione fra ammissione dei soci, anche sotto lo specifico punto di vista del divieto di limitazioni delle condizioni economiche, nonché vietare il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ovvero il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o altre quote di natura patrimoniale.
Altra modifica obbligatoria concerne l’indicazione che l’Ente persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Così come rientra fra gli obblighi inderogabili quello di esplicitare l’assenza dello scopo di lucro (sia diretto che indiretto) e la destinazione del patrimonio sociale per lo svolgimento dell’attività statutaria, appunto con l’esclusivo fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 CTS).
Dopodiché, nel caso in cui lo statuto preveda già la possibilità di svolgere «attività diverse» rispetto a quelle statutarie (art. 6 CTS), è obbligatorio specificare che ciò dovrà avvenire in modo secondario e strumentale rispetto al perseguimento dei fini statutari.
Stando a quanto chiarito nella circolare, non vige invece l’obbligo di specificare nello statuto le concrete attività diverse che saranno svolte, in quanto la loro individuazione potrà essere domandata agli organi competenti.
Ulteriore obbligo concerne l’adeguamento agli aspetti contabili previsti agli artt. 13 e 14 CTS, che variano in base ai diversi parametri fiscali dell’Ente indicati in dette due disposizioni di legge.
Particolare attenzione è poi dedicata alle vicende legate agli associati e che riguardano in sintesi i seguenti aspetti:
ciascun associato ha un voto in assemblea (principio di democraticità ed uguaglianza fra soci)
il socio deve essere annotato sul libro soci
l’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato
l’ammissione deve essere comunicata al richiedente
la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata
il richiedente ha diritto di ottenere la riesamina della decisione di rigetto dell’ammissione
solo per coloro che intendano accreditarsi come Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), vige l’obbligo di ammettere come associati ODV ed altri ETS (escluse solo le società), fermo restando l’onere di rispettare le regole dell’associazione a pena di successiva esclusione
deve essere disciplinata la modalità con cui il socio può esercitare il diritto di esaminare i libri sociali
Regole inderogabili valgono anche in tema di disciplina dell’organo assembleare per gli Enti aventi un numero di soci inferiore a 500 (ovviamente per gli Enti che prevedono l’assemblea), in quanto è prescritto l’adeguamento integrale all’art. 25, comma 1, CTS in tema di competenze inderogabili dell’assemblea.
Venendo ora agli aspetti legati all’organo di amministrazione, la cui previsione è in ogni caso obbligatoria, va chiarito che per tutti gli Enti aventi numero di associati inferiori a 500 vige anche l’obbligo di prevedere:
il potere di nomina inderogabilmente in capo all’assemblea (fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo)
il quorum e le maggioranze per le delibere dell’organo di amministrazione, qualora esso sia collegiale, oppure demandare nello statuto la fissazione di tali regole ad un apposito regolamento
per le sole ODV, ed anche qualora il numero di associati sia superiore a 500, la nomina di TUTTI gli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero fra quelli indicati dagli Enti associati, nel rispetto delle regole di cui all’art. 2382 c.c. (v. art. 34, comma 1, CTS)
per tutti gli altri Enti, la nomina della maggioranza degli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero fra quelle indicate dagli enti giuridici associati nel rispetto delle regole di cui all’art. 2382 c.c.
Altra fondamentale previsione concerne l’obbligo di prevedere nello statuto la nomina di un organo di controllo ai sensi dell’art. 30 CTS. Ad ogni modo, questa previsione è obbligatoria soltanto per gli Enti che sono costituiti sotto forma di fondazione, nonché per le associazioni (riconosciute o non riconosciute) soltanto qualora costituiscono patrimoni destinati (v. art. 2447bis c.c.), oppure superano i limiti contabili stabiliti dal secondo comma della disposizione in commento.
Del pari fondamentale è la previsione di nominare un revisore legale dei conti ai sensi del successivo art. 31 CTS. Ad ogni modo, questa previsione è obbligatoria soltanto per gli Enti (siano essi costituiti sotto forma di fondazione oppure di associazione, riconosciuta o non riconosciuta) che costituiscono patrimoni destinati (v. art. 2447bis c.c.), oppure superano i limiti contabili stabiliti dal primo comma della disposizione in commento.
Inoltre, per tutti gli Enti che si avvalgono di volontari, e tale previsione sia già presente all’interno dello statuto, la Circolare chiarisce la necessità di adeguare la definizione di “volontario” eventualmente indicata rispetto a quanto stabilito nell’art. 17 CTS.
In linea con le nuove prescrizioni della riforma, nello statuto degli Enti dovrà essere anche previsto l’utilizzo obbligatorio dell’acronimo ETS in aggiunta alla denominazione sociale (art. 12 CTS).
Questa prescrizione è stata oggetto di particolare attenzione sia nella Circolare in commento che nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel consueto appuntamento annuale con Telefisco, poiché, per evidenti questioni di diritto transitorio, tale acronimo non potrà in ogni caso essere utilizzato fino all’entrata in vigore del RUNTS.
La conseguenza è che nello statuto dovrà essere previsto che l’efficacia dell’utilizzo dell’acronimo ETS viene subordinata all’effettiva entrata in vigore del Registro Unico.
Fino a quel momento, ad esempio, gli Enti iscritti al registro delle ONLUS dovranno comunque continuare ad utilizzare detto ultimo acronimo.
Peraltro, è stato anche chiarito che l’utilizzo dell’acronimo ETS non costituisce affatto un obbligo per tutti quegli Enti che siano già tipizzati dal Codice, come ad esempio le ODV oppure le APS, poiché in questo caso l’obbligo è soltanto quello di utilizzare detti acronimi in aggiunta alla denominazione sociale.
Va infine segnalato che una serie di adempimenti obbligatori dovranno specificamente essere effettuati dalle Reti Associative, in base a quanto previsto all’art. 41 CTS.
Nel prossimo approfondimento verranno invece analizzati gli adeguamenti statutari derogabili.