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CODICE DEL TERZO SETTORE E QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

L’intento del presente focus è quello di portare l’attenzione di tutti gli operatori interessati dalla recente riforma del Terzo Settore sul contenuto della Nota diramata dal Ministero del Lavoro nel dicembre 2017 (Prot. 34/0012604 del 19.12.2017).  Nello specifico, la Nota Ministeriale si pone come obiettivo quello di fornire le prime indicazioni circa l’applicabilità di talune novità normative inserite del c.d. Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017 – d’ora in poi CTS).

 

 

  1. Premessa

Mediante l’emanazione del d.lgs. n. 117/2017, già passato alla storia con la denominazione di “Codice del Terzo Settore” (CTS), è stata realizzata in parte la complessa volontà della Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, di riformare organicamente la disciplina concernente il terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale.

Le innumerevoli novità legislative introdotte con il CTS interesseranno di certo anche il nostro mondo associazionistico operante nel settore non profit, sia esso Ecclesiale o di stampo civile, e comporteranno una svolta epocale.

Ma come tutte le grandi riforme, anche quella prevista mediante i 104 articoli del CTS avrà bisogno di tempo per entrare nel pieno del regime.

Difatti, non tutte le novità introdotte e le previste abrogazioni delle previgenti leggi in materia potranno trovare immediata applicazione. Si pensi ad esempio alla legge n. 266 del 1991 in materia di Organizzazioni di Volontariato (ODV), alla Legge n. 383 del 2000 sulle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ovvero al D.lgs. n. 460 del 1997 sulla disciplina del regime delle Associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Difatti, talune previsioni del CTS, per il loro contenuto particolarmente innovativo, dovranno essere concretizzate mediante ulteriori provvedimenti attuativi, sia Governativi che Ministeriali.

Il problema, che coinvolge tutti gli Enti potenzialmente interessati dalla riforma, è dunque quello di capire quali norme possano trovare fin da subito piena applicazione, e quali altre, invece, necessitino ancora di tempo per poter essere effettivamente applicate.

Sul punto, gli articoli finali del CTS dettano una disciplina transitoria assai articolata, e per certi aspetti non del tutto esauriente.

Si pensi, ad esempio, all’iscrizione degli Enti interessati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUN), posta come condizione necessaria affinché gli stessi possano essere considerati come Enti del Terzo Settore, divenendo conseguentemente destinatari della nuova disciplina normativa emanata. Ebbene, occorrerà ancora tempo prima che vengano istituiti ufficialmente sia l’Ufficio Centrale che i vari Uffici Regionali preposti alla tenuta del Registro Unico. Il problema si pone, essenzialmente, per tutti gli Enti a cui la legge aveva riservato un apposito registro, come il Registro Anagrafe ONLUS presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, il Registro Nazionale delle APS, ovvero il Registro Regionale delle ODV.

Ed ancora, sono stati previsti per legge i requisiti minimi statutari e le altre condizioni specifiche che gli attuali Enti operanti nel settore non profit devono necessariamente possedere per poter ottenere l’iscrizione al RUN: ma nel caso in cui l’Ente non sia in regola con la nuova normativa, quanto tempo ha a disposizione per adeguarvisi?

Inoltre, si pensi alle dirompenti innovazioni concernenti le novità a carattere fiscale: da quando entreranno in vigore siffatte regole?

Per cercare di dirimere questi ed altri delicati interrogativi di diritto transitorio è intervenuta una Nota del Ministero del Lavoro che, stante il suo elevato tecnicismo giuridico, andremo qui di seguito ad illustrare in modo chiaro e sintetico, suddividendo la trattazione per punti.

 

  1. La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A) Registro unico nazionale del terzo settore (RUN)

Come si può dedurre dall’analisi della Nota, anche qualora dovesse essere rispettata appieno la road map programmata in via legislativa, il RUN – certamente – non sarà effettivamente funzionante prima del 3 febbraio 2019.

Di conseguenza, non possono trovare ancora applicazione quelle disposizioni che “presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale”.

Ciò comporta che fino alla data di effettiva entrata in funzione del RUN, non potranno valere gli obblighi di pubblicizzazione degli atti e degli elementi informativi di cui all’art. 48 del CTS.

B) Richieste di iscrizione effettuate dagli enti prima dell’entrata in funzione del RUN

In attesa dell’entrata in funzione del RUN, le APS, le ODV, le Associazioni ONLUS e gli altri Enti operanti nel settore non profit che volessero ottenere il riconoscimento di Enti del Terzo Settore, come devono comportarsi?

A tal proposito, come esplica la Nota, basterà presentare domanda di iscrizione nei rispettivi registri di riferimento, qualora previsti. Ciò in quanto trovano ancora applicazione le norme previgenti fintantoché non sarà effettivamente funzionante il RUN.

C) Disciplina applicabile agli enti che richiedono l’iscrizione negli appositi registri durante la vigenza del regime transitorio

Dopodiché, la Nota si preoccupa di dirimere un secondo interrogativo. Il seguente: l’accoglimento della richiesta di iscrizione nei rispettivi registri, in pendenza del regime transitorio (perdurante quantomeno fino al termine previsto retro alla lettera A), dovrà avvenire sulla base della normativa pregressa o di quella risultante dal nuovo CTS?

A tal riguardo, le indicazioni vengono espressamente fornite soltanto per le APS e per le ODV.

Ciò chiarito, va dato atto che la risposta al quesito varia in base al giorno di costituzione degli Enti.

        C.1) Enti costituiti prima dell’entrata in vigore del CTS

Le APS e le ODV costituite fino al momento di entrata in vigore del CTS potranno ottenere l’iscrizione nei rispettivi registri qualora rispettino la pregressa normativa dettata in materia. Ma resta fermo che, una volta ottenuta l’iscrizione, gli stessi dovranno adeguare i propri atti costitutivi e statuti nel rispetto della nuova normativa entro il 3 febbraio 2019.

        C.2) Enti costituiti dopo l’entrata in vigore del CTS

Viceversa, qualora siffatti Enti siano stati costituiti dopo l’entrata in vigore del CTS, saranno tenuti fin da subito a rispettare le novità normative introdotte con la riforma che siano “applicabili in via diretta ed immediata”.

Stando alla Nota, costituiscono norme sicuramente applicabili in via diretta ed immediata il numero minimo di soci, la composizione degli stessi e la forma giuridica richiesta (artt. 32-35 del CTS).

D) Adeguamenti statutari degli enti iscritti nei rispettivi registri

Il problema dell’adeguamento statutario per le APS e per le ODV che richiederanno l’iscrizione nei rispettivi registri in pendenza del regime transitorio è stato già affrontato al precedente punto B.

In questa sede, viceversa, si intende fornire chiarimenti valevoli per tutti gli Enti (APS, ODV, ONLUS ed altri Enti sottoposti all’onere dell’iscrizione in un apposito registro) che alla data del 3 agosto 2017 risultavano già iscritti nei loro rispettivi registri di riferimento.

Stando all’attuale disciplina transitoria, essi dovranno adeguare i propri atti costitutivi e statuti alla nuova normativa entro il 3 febbraio 2019. Peraltro, l’adeguamento dello statuto potrà avvenire mediante lo strumento dell’assemblea ordinaria.

E) L’entrata in vigore della disciplina concernente la materia fiscale

Volendo ora fare chiarezza sull’assai articolata disciplina transitoria prevista in materia di disposizioni fiscali, in armonia con quanto disposto dal CTS e confermato nella Nota può essere esposto quanto segue.

Anzitutto, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2017, e dunque per l’annualità fiscale 2018 in corso, varranno le seguenti previsioni fiscali inserite al Titolo X del CTS:

–          Titoli di solidarietà (art. 77);

–          Regime fiscale del Social Lending (art. 78);

–          Social bonus (art. 81);

–          Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82);

–          Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83);

–          Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento alla previsione dell’esenzione dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale dall’imposta sul reddito (art. 84, comma 2);

–          Regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale, con particolare riferimento all’esenzione dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale dall’imposta sul reddito (art. 85, comma 7).

Di converso, sempre a partire dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2017, e cioè per l’annualità fiscale 2018 in corso, sono entrate in vigore le seguenti abrogazioni della pregressa normativa concernente previste dal CTS:

–          La deducibilità delle erogazioni liberali in denaro disposte a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri (Art. 100, comma 2, lett. L, D.P.R. n. 917 del 1986);

–          La detraibilità al 19% dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, alle condizioni ivi previste (Art. 15, comma 1, lett. i bis, D.P.R. n. 917 del 1986);

–          La detraibilità al 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri (Art. 15, comma 1, lett. i quater, D.P.R. n. 917 del 1986).

Tutte le ulteriori disposizioni a carattere fiscale contenute nel titolo X del CTS, troveranno applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui verrà emanata l’autorizzazione della Commissione Europea, la quale risulta essere già stata richiesta mediante un’istanza avanzata dal Ministero del Lavoro.

In ogni caso, viene comunque stabilito che, anche se dovesse sopraggiungere l’Autorizzazione della Commissione Europea, tali novità non potranno entrare in vigore prima dell’annualità d’imposta successiva rispetto a quella in cui verrà reso effettivamente operativo il Registro Unico del Terzo Settore. In termini pratici, nella più rosea delle aspettative, ciò non avverrà prima dell’annualità contributiva 2020.

F) Bilancio sociale e bilancio di esercizio

Come ribadito nella Nota, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CTS, tutti gli Enti del Terzo Settore “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di Euro” hanno l’obbligo di adottare il bilancio sociale.

Ma siffatto bilancio sociale dovrà essere redatto secondo le Linee Guida formalmente adottate con apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Per tali ragioni, la norma non può trovare applicazione prima dell’emanazione delle relative linee guida, fermo restando che tutti gli Enti del Terzo Settore interessati, nel frattempo, sono liberi ed hanno facoltà di pubblicare nei propri siti internet il proprio bilancio sociale.

Viceversa, viene chiarito che l’obbligo di predisporre il bilancio d’esercizio di cui all’art. 13, commi 1 e 2, è già in vigore a partire dall’annualità contributiva 2018 in corso.

Sul punto non influisce la mancanza della modulistica unica che dovrà essere definita mediante decreto del Ministero del Lavoro, rilevando tale difetto ai soli fini della eterogeneità dei bilanci d’esercizio redatti.

G) L’acquisizione della personalità giuridica in modo semplificato

Come già anticipato retro al punto A, nella Nota si legge che non possono trovare ancora applicazione tute le disposizioni che “presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

Coerentemente con quanto chiarito, dunque, non possono trovare ancora applicazione le indicazioni circa la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 del CTS.

Quindi, fino al momento di effettiva funzionalità del RUN, continueranno sul punto ad applicarsi le pregresse norme di riferimento. Ad ogni modo, la Nota non esclude che la sussistenza dei nuovi parametri fissati dal CTS (patrimonio minimo di 15.000 € per le Associazioni, e di 30.000 € per le Fondazioni) possano essere discrezionalmente valutati dal competente Organo al fine di accogliere o rigettare la relativa richiesta.

H) Obblighi di pubblicazione sui propri siti internet

Un’altra grande innovazione di questa riforma concerne la previsione dell’obbligo di pubblicare sul sito internet, per tutti gli Enti del Terzo Settore “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui”, gli eventuali “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” (Art. 14, comma 2, CTS).

Orbene, la Nota chiarisce che l’obbligo troverà attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel corso della presente annualità 2018.

I) Utilizzo degli acronimi

L’utilizzo degli acronimi “ODV”, “APS” e “ONLUS”, che peraltro era già previsto dalle pregresse normative di settore, può continuare ad essere fin da subito utilizzato da parte dei relativi Enti iscritti nei rispettivi registri di riferimento.

Viceversa, si pongono problemi per l’utilizzo dell’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore), che stando al CTS può essere utilizzato soltanto dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUN.

Per tali ragioni, la Nota chiarisce che fino all’effettiva entrata in funzione del RUN, siffatto acronimo, sebbene possa prevedersi a livello statutario nella denominazione sociale dell’Ente, non deve essere assolutamente utilizzato dallo stesso nei rapporti con i terzi.

Ad esempio, ne è vietato espressamente l’utilizzo negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni in genere con il pubblico.

L) Sistema di governancedei centri di servizio per il volontariato (CSV)

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono ampiamente interessati dalla riforma (artt. 61 ss. del CTS).

Ad ogni modo, il nuovo sistema di accreditamento prevede che sia l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) a stabilire il numero degli Enti accreditabili come CSV sul territorio nazionale, in base ai criteri stabiliti dall’art. 61 del CTS.

In attesa dell’entrata in funzione di questa nuova fondazione di diritto privato (l’ONC per l’appunto), la normativa transitoria prevista nel CTS aveva inteso accreditare come CSV, in via provvisoria fino al 31 dicembre 2017, tutti gli Enti già istituiti come tali in base al D.M. dell’8 ottobre 1997.

Il problema è che, nonostante la scadenza del termine previsto, al tempo dell’emanazione della Nota l’ONC non era ancora entrata nel pieno delle sue funzioni. Dunque, sul punto è stato chiarito che l’accreditamento temporaneo dei CSV già istituiti continuerà anche oltre il 31 dicembre 2017, e ciò fino a quando non sia portato a compimento il processo di istituzione dell’ONC ed il nuovo sistema di accreditamento.

Medesimo discorso vale per la previsione concernente la costituzione dei nuovi Organismi Territoriali di Controllo (OTC) ed il contestuale scioglimento degli attuali Comitati di Gestione (CO.GE), con devoluzione del loro patrimonio residuo in favore del neo-istituito Fondo Unico Nazionale (FUN).

Dunque, viene chiarito nella Nota che fino all’effettiva entrata in funzione del nuovo istituto degli OTC, gli esistenti CO.GE potranno continuare ad operare in regime di prorogatio. Interverrà poi in futuro la un’apposita legislazione volta a disporre la data del loro scioglimento.

 

  1. Considerazioni conclusive

La Nota diramata dal Ministero del Lavoro contribuisce a fare chiarezza su alcuni essenziali aspetti di diritto transitorio, e sotto tale profilo l’intento può essere positivamente apprezzata.

Difatti, l’epocale riforma recentemente avutasi con l’emanazione del CTS va ad incidere in modo profondo e radicale su un mondo, quello del non profit, in pieno fermento ed in costante evoluzione. Di qui, la legittima necessità, da parte di tutti gli operatori, di avere un quadro quanto più possibile chiaro della normativa in vigore, e di quella che potrà trovare ingresso nel sistema soltanto nel prosieguo.

Ad ogni modo, pur riconoscendo valenza allo sforzo Ministeriale, sono ancora numerosi gli interrogativi che potranno sorgere circa l’applicabilità immediata o meno di ulteriori disposizioni, altrettanto essenziali, della recente riforma.

Si resta dunque a disposizione per raccogliere eventuali istanze o problematiche insorte in sede operativa, al fine di ottenere un miglior monitoraggio della riforma.